Finanziamenti e manipolazione dell’Euribor: chi ha diritto al rimborso? (Avv. Giovanni Prearo)

1. I finanziamenti indicizzati all’Euribor

I contratti di finanziamento (quali, ad esempio, i contratti di mutuo o i contratti di leasing) possono prevedere che all’importo finanziato si applichi un tasso contrattualmente predeterminato in misura fissa (il c.d. tasso fisso), oppure un tasso mutevole in funzione di un determinato parametro (il c.d. tasso variabile) a cui dovrà aggiungersi un differenziale fisso, lo spread.

Nei contratti di finanziamento a tasso variabile, il parametro di riferimento più comunemente adottato è l’Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate, Tasso interbancario di offerta in Euro), ossia il tasso di riferimento per i finanziamenti interbancari fra le banche attive nell’area Euro (di cui esistono varie declinazioni in funzione della durata del finanziamento: a 12 mesi, a 6 mesi a 3 mesi e così via).

L’Euribor varia quotidianamente in funzione dei tassi d’interesse che i principali istituti di credito operanti nell’area Euro applicano vicendevolmente ai finanziamenti che si concedono l’un l’altro e, con la medesima cadenza quotidiana, viene comunicato dalla European Money Market Institute e reso pubblico sui principali mezzi di comunicazione finanziaria.

All’aumentare o al diminuire dell’Euribor, rispettivamente aumenta o diminuisce (con periodicità determinata contrattualmente) il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento a tasso variabile che prevedono l’indicizzazione con riferimento ad esso.

2. La decisione dell’Antitrust Europea sulla manipolazione dell’Euribor

Dieci anni fa la Commissione Europea – Direzione Generale della Concorrenza (c.d. Autorità Antitrust Europea), dopo aver avviato un procedimento ispettivo inerente un cartello fra banche teso a manipolare alcuni derivati finanziari (gli EIRD), ha accertato, con decisione del 4 dicembre 2013, che alcune banche operanti in Europa (Barclays Bank plc, Deutsche Bank AG, Société Generale e Royal Bank of Scotland, oltre ad alcune loro controllate), durante il periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, hanno tenuto una condotta collusiva volta ad alterare la determinazione dell’Euribor, in violazione dell’art. 101, comma 1°, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), irrogando nei loro confronti la sanzione prevista dalla legge.

In altri termini, l’Autorità Antitrust Europea ha accertato che dette banche, per quasi tre anni, si sono segretamente accordate per falsare la determinazione dell’Euribor.

3. Le conseguenze sui contratti di finanziamento indicizzati (Cass. 13 dicembre 2023 n. 34889)

La citata decisione dell’Autorità Antitrust Europea, oltre all’irrogazione delle sanzioni nei confronti delle banche che hanno partecipato all’intesa collusiva, ha conseguenze anche sui singoli contratti di finanziamento a tasso variabile indicizzati all’Euribor, che erano in essere nel periodo in questione.

La Corte di Cassazione, con sentenza 13 dicembre 2023, n. 34889, ha affermato, infatti, che:

  1. l’intesa collusiva fra le banche europee, sanzionata dall’Autorità Antitrust Europea, integra una violazione della c.d. legge antitrust italiana (in particolare, dell’art. 2, co. 2°, L. 10 ottobre 1990, n. 287);
  2. chi (come il cliente di una banca) abbia stipulato un contratto (c.d. contratto “a valle”) il cui contenuto sia influenzato da un’intesa collusiva contrastante con la legge antitrust italiana (c.d. intesa “a monte”) ha diritto ad essere tutelato;
  3. in particolare, nel caso della manipolazione dell’Euribor, il cliente ha il diritto di ottenere la “rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione”; con la precisazione che ciò vale per tutti i contratti di finanziamento indicizzati all’Euribor che erano in essere durante il periodo in cui è avvenuta la manipolazione (come detto: tra il tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008);
  4. tale risarcimento è dovuto anche se i contratti di finanziamento in questione sono stati stipulati con banche diverse da quelle che hanno partecipato all’intesa collusiva (ossia alla manipolazione dell’Euribor);
  5. nel giudizio fra la singola banca e il singolo cliente che abbia contratto un finanziamento indicizzato all’Euribor, il provvedimento dell’Autorità Antitrust Europea costituisce “prova privilegiata” di detta intesa.

Ciò significa che chiunque abbia stipulato con una banca un contratto di finanziamento (ad es. un mutuo o un contratto di leasing) che preveda il tasso variabile indicizzato all’Euribor e che fosse in essere durante il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, ha diritto di ottenere la rideterminazione degli interessi e la restituzione di quanto egli abbia eventualmente pagato in eccesso.

Dovendosi aggiungere che, per provare in giudizio l’esistenza dell’intesa collusiva fra le banche che hanno manipolato l’Euribor, il cliente della banca può limitarsi a produrre in causa copia della decisione dell’Antitrust Europea, costituendo quest’ultima “prova privilegiata” dell’intesa medesima.

4. Le questioni aperte

La sentenza della Corte di Cassazione qui in esame (essendo un provvedimento che ha “cassato con rinvio” la sentenza impugnata, enunciando il principio di diritto al quale il giudice del rinvio, in questo caso la Corte d’Appello di Milano, dovrà attenersi) ha lasciato due questioni aperte.

In primo luogo, non ha chiarito se, rispetto ai contratti “a valle” (quelli fra il singolo cliente e la banca), debba applicarsi la sanzione della nullità parziale (ossia la nullità, peraltro pro tempore, della clausola che determina gli interessi) oppure la sanzione del risarcimento del danno.

Vi è infatti un dibattito in giurisprudenza in merito a quale, fra dette sanzioni, debba trovare applicazione in casi analoghi.

Ebbene, la Corte di Cassazione, nella motivazione del provvedimento di cui qui si tratta, fa riferimento sia alla “nullità dei tassi” (o, più correttamente, alla nullità delle clausole di determinazione dei tassi), che al “danno ingiusto ex art. 2043”, senza chiarire a quale, fra i due orientamenti, essa aderisca.

Appare tuttavia ragionevole ritenere che la Corte abbia inteso applicare la sanzione della nullità, poiché conclude affermando la necessità di “rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione” (e non di quantificazione di un danno), così alludendo all’inserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c. in sostituzione di clausole nulle, ossi a una sanzione applicabile, per l’appunto, nelle ipotesi di nullità.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione non ha precisato quale criterio debba adottarsi per la rideterminazione degli interessi e, dunque, per la quantificazione del rimborso spettante al chi abbia stipulato il contratto di finanziamento con la banca. Tali interessi potrebbero essere rideterminati in misura pari all’importo che il cliente avrebbe invece pagato se (durante il periodo in cui la manipolazione è avvenuta) l’Euribor non fosse stato manipolato oppure in misura pari agli interessi che il cliente medesimo avrebbe pagato se (durante il medesimo periodo) al finanziamento si fosse applicato il tasso di interesse legale.

Apparendo la prima soluzione di difficile (se non impossibile) applicazione, pare da ritenersi preferibile la seconda, quantomeno se si intenda garantire una tutela effettiva ai clienti che abbiano subito le conseguenze dell’intesa collusiva di cui si è detto.

Ciò che è certo, in ogni caso – alla luce della sentenza della Corte di Cassazione qui commentata – è che il cliente della banca, nelle ipotesi sopra descritte, ha diritto di ottenere la restituzione di quanto abbia pagato in eccesso alla banca a titolo di interessi.

Avv. Giovanni Prearo


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