1. Tutela del marchio e del brevetto Marchi e brevetti sono beni immateriali, ma non per questo meno strategici degli immobili, degli impianti o delle partecipazioni societarie. Il marchio distingue prodotti e servizi e attribuisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi l’uso di segni identici o confondibili. In Italia la tutela è disciplinata dal Codice della proprietà industriale, soprattutto dagli artt. 7 e seguenti e dall’art. 20 del D.Lgs. 30/2005. Per il marchio dell’Unione europea trovano applicazione il Regolamento UE 2017/1001 e, in particolare, l’art. 9. Il brevetto, invece, protegge un’invenzione nuova, dotata di attività inventiva e applicazione industriale. L’art. 66 del Codice riconosce al titolare il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e trarne profitto nel territorio protetto. La registrazione, però, non basta. Occorre sorvegliare il mercato, conservare le prove d’uso, rinnovare il marchio, pagare le annualità brevettuali e reagire tempestivamente a contraffazioni, imitazioni e usi non autorizzati. Un titolo formalmente esistente ma non utilizzato, scaduto o facilmente contestabile può avere un valore economico assai modesto. 2. Vendita e licenza di marchi e brevetti Marchi e brevetti possono essere ceduti definitivamente oppure concessi in licenza. Con la cessione, la titolarità passa all’acquirente. Con la licenza, il titolare conserva la proprietà e autorizza il licenziatario allo sfruttamento del diritto, normalmente dietro pagamento di royalty. L’art. 23 del Codice consente il trasferimento e la licenza, esclusiva o non esclusiva, del marchio per tutti o parte dei prodotti o servizi registrati, purché dall’operazione non derivi inganno per il pubblico. Per i brevetti, la trasferibilità discende dall’art. 63. Gli atti devono essere contrattualmente definiti e trascritti nei registri competenti ai fini dell’opponibilità ai terzi. Il contratto dovrebbe disciplinare almeno territorio, durata, esclusiva, prodotti interessati, royalty, minimi garantiti, standard qualitativi, controlli, sublicenze, know-how, cause di risoluzione e utilizzo del diritto alla cessazione del rapporto. Le formule generiche sono terreno fertile per il contenzioso. 3. La perizia di stima: dal titolo giuridico al valore economico La perizia non coincide con una quotazione arbitraria né con la semplice somma dei costi sostenuti. Deve verificare titolarità, validità, ambito territoriale, durata residua, notorietà, capacità distintiva o innovativa, rischi di contestazione, vincoli, redditività e concreta possibilità di sfruttamento. I principali criteri sono: Una valutazione seria utilizza dati verificabili, motivazioni trasparenti, scenari prudenziali e controlli incrociati. Applicare una percentuale ai ricavi senza spiegare fonte, rischio e vita economica non è una perizia: è un numero vestito bene. 4. I vantaggi di una perizia ben costruita Per imprese e PMI, una perizia indipendente consente di: La perizia non elimina il rischio, ma lo rende visibile, misurabile e gestibile. Conclusioni Vendere o concedere in licenza un marchio o un brevetto senza conoscerne il valore significa negoziare al buio. Una perizia di stima del marchio o del brevetto, costruita su basi giuridiche, economiche e finanziarie verificabili, protegge l’impresa, rafforza la trattativa e rende prezzo e royalty tecnicamente difendibili. Prima di cedere o concedere in licenza un diritto di proprietà industriale è quindi opportuno affidarsi a un professionista indipendente, capace di integrare analisi documentale, normativa e valutativa. Grazie alla consolidata partnership con lo studio Alessio D. & Partners (https://studioalessio.eu/strategia-controllo/perizia-di-stima-del-marchio-utilita-rischi-e-checklist-anti-contestazione) , offriamo un servizio integrato di tutela del marchio o del brevetto, nonché di valorizzazione in caso di loro cessione o licensing grazie una perizia di stima esaustiva e ben articolata.
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