Anche i single possono adottare all’estero

Da oggi, anche le persone non coniugate che vivono in Italia potranno presentare domanda di adozione internazionale. E ciò sarà possibile grazie ad una recente sentenza della Corte Costituzionale del 21 marzo 2025, con la quale è stata pronunciata l’incostituzionalità dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge sulle adozioni, nella misura in cui non permette ai single di chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarati idonei all'adozione internazionale. 

La norma, infatti, per come è formulata oggi, limita tale possibilità alle sole coppie coniugate da almeno tre anni.

Il caso sottoposto alla Corte Costituzionale

Lsignora R.B., non coniugata, ha presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze la dichiarazione di disponibilità aadottare un minore all’estero hchiesto di essere giudicata idoneall’adozione internazionale

A questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che l'esclusione della persona non coniugata dall'accesso all'adozione internazionale, stabilita dal predetto art. 29-bis, è illegittima, in quanto lede gli articoli n. 2 e 117, primo comma, della Costituzionein relazione all'art. 8 CEDU.

In particolare, la Corte Costituzionalenel motivare la sua decisioneha affermato e ribadito i seguenti, fondamentali principi di diritto:

  • la scelta di diventare genitori di formare una famiglia costituisce espressione della libertà di autodeterminarsi;
  • tale libertà è inviolabile e non può subire indebite compressioni da parte dello Stato;
  • lo scopo dell'adozione internazionale è di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati;
  • il divieto per le persone singole di accedere a tale tipo di adozione configura un’interferenza non necessaria in una società democratica;
  • lo stesso legislatore ha già riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad adottaree cioè ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore (vediad esempio, “l’adozione in casi particolari”, disciplinata dall’art. 44 della legge 184/1983);
  • eanche la stessa Corte Costituzionale, sin dall'ormai risalente sentenza n. 183 del 1994, ha già riconosciuto l'astratta idoneità della persona singola ad offrire un ambiente stabile earmonioso;
  • la scelta operata in Italia di preferire un modello di famiglia basato sulla presenza di entrambe le figure genitoriali non può comportare un’aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti;
  • l’esclusione del single dalla possibilità di accedere all’adozione internazionale rischia di pregiudicare il diritto del minore straniero aessere accolto in un ambiente familiare idoneo.
  • In conclusione, la Corte ha affermato che la scelta del legislatore (di cui all’art. 29-bis) risulta non conforme al principio di proporzionalità e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata auna genitorialità ispirata al principio di solidarietà.

    Possibili scenari dopo la sentenza della Corte Costituzionale

    La sentenza in commento è estremamente significativa e fa intravedere una futura riforma delle norme di diritto che disciplinano l’istituto dell’adozione di minorenni: sarà infatti necessario un intervento legislativo volto a conformare la normativa vigente alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1967, riconoscendo la legittimità dell'adozione piena anche per le persone singole.

    Peraltro, dopo la sentenza della Corte, rischia di esserci un’ingiustificabile disparità di trattamento tra le persone singole che sono interessate ad accedere all’adozione internazionale e quelle che sono interessate ad accedere all’adozione nazionale. Le prime, infatti, potranno chiedere di essere dichiarate idonee all’adozione; le seconde, invece, non avranno la stessa possibilità.

    Ma c'è di più: la decisione della Corte Costituzionale ha messo in crisi anche il divieto per le coppie dello stesso sesso di adottare, sia in Italia che all'estero. Se infatti è ormai chiaro che per adottare non serve essere sposati, e se anche un single può adottare all'estero, a prescindere dal suo orientamento sessuale, perché continuare a vietare le adozioni alle coppie dello stesso sesso, soprattutto quando queste sono in grado di crescere, educare e accudire un figlio?

    ciò, tanto più se si considera che già molte pronunce hanno affidato minori a favore di coppie dello stesso sesso.

    Il riconoscimento delle sentenze straniere di adozione da parte di persone singole

    In merito alla possibilità della persona non coniugata di adottare un minore all’estero, è doveroso ricordare che nel nostro ordinamento esiste anche la possibilità di cui all’art. 36, legge 184/1983.

    Quest’ultima norma dispone che la sentenza di adozione pronunciata in un Paese straniero, su domanda di cittadini italiani, può essere riconosciuta ad ogni effetto anche in Italia.

    tal fine però, i cittadini italiani che hanno conseguito la pronuncia all’esteroper ottenere il riconoscimento della stessa anche in Italia, dovranno dimostrare di aver soggiornato continuativamente nel Paese estero e di avervi avuto la residenza per almeno due anni.

    In questo caso, tuttavia, non si parla più di adozione internazionale, ma bensì di un'adozione interna ad un Paese esterodestinata ad avere effetti legale anche in Italia.

    Considerazioni conclusive

    In conclusione, la sentenza della Corte Costituzionale del 21 marzo  2025 rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività nel sistema delle adozioni internazionali. Riconoscendo l’idoneità delle persone singole all'adozione internazionale, la Corte ha ribadito il diritto di ogni individuo a formare una famiglia, senza discriminazioni legate allo stato civile.

    La sentenza, al tempo stesso, ha creato una situazione di iniquità in cui le persone singole possono adottare un minore all’estero, ma non hanno la stessa possibilità per le adozioni interne, sollevando interrogativi sulla coerenza e l'equità del sistema giuridico italiano.

    Tale decisione impone quindi un’ulteriore riflessione sulla necessità di adeguare le leggi italiane agli standard internazionali, promuovendo un diritto all'adozione più equo e conforme ai principi di libertà, uguaglianza e autodeterminazione.

    Avv. Alberto Pisanello

    Ti possiamo aiutare?

    Contattaci ai recapiti indicati a fondo pagina
    o compila il modulo per essere ricontattato

    Campo non valido
    Campo obbligatorio.
    Inserire una e-mail valida.
    Campo obbligatorio.
    Campo non valido
    Campo obbligatorio.
    Campo non valido
    Campo obbligatorio.
    Campo obbligatorio.
    Campo non valido
    Campo obbligatorio.

    dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR

    Invia