Da oggi, anche le persone non coniugate che vivono in Italia potranno presentare domanda di adozione internazionale. E ciò sarà possibile grazie ad una recente sentenza della Corte Costituzionale del 21 marzo 2025, con la quale è stata pronunciata l’incostituzionalità dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge sulle adozioni, nella misura in cui non permette ai single di chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarati idonei all'adozione internazionale. La norma, infatti, per come è formulata oggi, limita tale possibilità alle sole coppie coniugate da almeno tre anni. Il caso sottoposto alla Corte Costituzionale La signora R.B., non coniugata, ha presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore all’estero e ha chiesto di essere giudicata idonea all’adozione internazionale. A questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che l'esclusione della persona non coniugata dall'accesso all'adozione internazionale, stabilita dal predetto art. 29-bis, è illegittima, in quanto lede gli articoli n. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 CEDU. In particolare, la Corte Costituzionale, nel motivare la sua decisione, ha affermato e ribadito i seguenti, fondamentali principi di diritto: In conclusione, la Corte ha affermato che “la scelta del legislatore (di cui all’art. 29-bis) risulta non conforme al principio di proporzionalità e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata ad una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.” Possibili scenari dopo la sentenza della Corte Costituzionale La sentenza in commento è estremamente significativa e fa intravedere una futura riforma delle norme di diritto che disciplinano l’istituto dell’adozione di minorenni: sarà infatti necessario un intervento legislativo volto a conformare la normativa vigente alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1967, riconoscendo la legittimità dell'adozione piena anche per le persone singole. Peraltro, dopo la sentenza della Corte, rischia di esserci un’ingiustificabile disparità di trattamento tra le persone singole che sono interessate ad accedere all’adozione internazionale e quelle che sono interessate ad accedere all’adozione nazionale. Le prime, infatti, potranno chiedere di essere dichiarate idonee all’adozione; le seconde, invece, non avranno la stessa possibilità. Ma c'è di più: la decisione della Corte Costituzionale ha messo in crisi anche il divieto per le coppie dello stesso sesso di adottare, sia in Italia che all'estero. Se infatti è ormai chiaro che per adottare non serve essere sposati, e se anche un single può adottare all'estero, a prescindere dal suo orientamento sessuale, perché continuare a vietare le adozioni alle coppie dello stesso sesso, soprattutto quando queste sono in grado di crescere, educare e accudire un figlio? E ciò, tanto più se si considera che già molte pronunce hanno affidato minori a favore di coppie dello stesso sesso. Il riconoscimento delle sentenze straniere di adozione da parte di persone singole In merito alla possibilità della persona non coniugata di adottare un minore all’estero, è doveroso ricordare che nel nostro ordinamento esiste anche la possibilità di cui all’art. 36, legge 184/1983. Quest’ultima norma dispone che la sentenza di adozione pronunciata in un Paese straniero, su domanda di cittadini italiani, può essere riconosciuta ad ogni effetto anche in Italia. A tal fine però, i cittadini italiani che hanno conseguito la pronuncia all’estero, per ottenere il riconoscimento della stessa anche in Italia, dovranno dimostrare di aver soggiornato continuativamente nel Paese estero e di avervi avuto la residenza per almeno due anni. In questo caso, tuttavia, non si parla più di adozione internazionale, ma bensì di un'adozione interna ad un Paese estero, destinata ad avere effetti legale anche in Italia. Considerazioni conclusive In conclusione, la sentenza della Corte Costituzionale del 21 marzo 2025 rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusività nel sistema delle adozioni internazionali. Riconoscendo l’idoneità delle persone singole all'adozione internazionale, la Corte ha ribadito il diritto di ogni individuo a formare una famiglia, senza discriminazioni legate allo stato civile. La sentenza, al tempo stesso, ha creato una situazione di iniquità in cui le persone singole possono adottare un minore all’estero, ma non hanno la stessa possibilità per le adozioni interne, sollevando interrogativi sulla coerenza e l'equità del sistema giuridico italiano. Tale decisione impone quindi un’ulteriore riflessione sulla necessità di adeguare le leggi italiane agli standard internazionali, promuovendo un diritto all'adozione più equo e conforme ai principi di libertà, uguaglianza e autodeterminazione. Avv. Alberto Pisanello
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