Nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio e di quelli relativi alla regolazione dei rapporti tra ex conviventi la casa dove la famiglia ha collocato la propria abitazione abituale - c.d. casa familiare - viene generalmente assegnata al genitore con cui i figli minori (o maggiorenni non economicamente indipendenti) trascorrono la parte più consistente del loro tempo (genitore prevalentemente collocatario), avendo l' assegnazione della casa familiare lo scopo di tutelare il diritto dei figli a mantenere intatto, per quanto possibile, l’habitat domestico e le abitudini di vita antecedenti alla separazione e/o al divorzio dei genitori, risultando la casa uno dei centri significativi dei propri affetti e del proprio ménage familiare. Proprio nell'ottica di tutelare il preminente interesse dei figli, il godimento della casa familiare viene assegnato al coniuge prevalentemente collocatario anche per il caso in cui l'abitazione sia di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, il quale dovrà pertanto reperire un'altra abitazione, con conseguente sacrificio economico, dovendo sostenere i costi per la locazione o l’acquisto di un’altra casa. Di tale ultimo aspetto si dovrà tenere conto nel momento in cui venga riconosciuto al coniuge assegnatario della casa un contributo di mantenimento nell'ambito della separazione o un assegno divorzile. Nella quantificazione dell'entità del mantenimento dovrà, infatti, essere per un verso preso in considerazione il vantaggio economico rappresentato dal godimento della casa familiare e dall'altro il peso finanziario che tale assegnazione comporta per il coniuge che ne è gravato, che non può usufruire direttamente dell’immobile, né ottenerne i frutti che la concessione in godimento a terzi normalmente gli consentirebbe. Va infatti precisato che l’assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare che sia di proprietà esclusiva dell’altro coniuge non comporta l’addebito di alcuna indennità per il godimento a carico del soggetto assegnatario. Il coniuge che resta a vivere nella casa familiare, in altre parole, non dovrà versare all’altro coniuge nessun corrispettivo per il godimento, ma dovrà esclusivamente farsi carico delle spese di ordinaria gestione dell’immobile, quali le spese per le utenze, le spese condominiali e le spese di manutenzione di carattere ordinario, rimanendo invece quelle di carattere straordinario a carico del proprietario dell’immobile. Ma cosa accade se l'assegnazione della casa familiare viene revocata? Il coniuge proprietario dell'immobile può nel corso del tempo richiedere la revoca dell'assegnazione, allorquando l'altro coniuge assegnatario non sia più convivente con i figli o i medesimi - che, lo rammentiamo, sono i soggetti che l'assegnazione della casa familiare intende beneficiare - siano divenuti economicamente indipendenti. Venuta meno la convivenza col genitore o venuta meno la dipendenza economica dei figli, viene meno l'interesse all'assegnazione della casa familiare, che può essere pertanto revocata. Cosa accade in questi casi, se l'assegnatario era titolare, in proprio, di un assegno di mantenimento? La revoca dell'assegnazione della casa familiare può incidere sull'entità dello stesso? A tale quesito ha recentemente risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7691 del 25/3/24. La Suprema Corte con la predetta ordinanza ha ritenuto che fosse da accogliere la richiesta della ex moglie di ottenere la rivalutazione dell'assegno divorzile a proprio favore, a seguito dell’intervenuta revoca, su richiesta dell’ex marito, dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dello stesso. Secondo la predetta pronuncia, occorre considerare che la revoca dell’assegnazione assume duplice rilievo sotto il profilo economico, perché, per un verso, incide negativamente sulle sostanze del soggetto che perde il diritto di abitazione, ma al contempo incide favorevolmente sulle finanze dell'altro ex coniuge, il quale rientra nella disponibilità economica del bene immobile, potendo da quel momento in poi usufruirne direttamente o potendo darlo in godimento a terzi o alienarlo, con conseguenti evidenti benefici economici. La Corte di Cassazione ha osservato che "la statuizione sull’assegnazione della casa familiare è posta nell’esclusivo interesse del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente”, ma “a prescindere da tale indiscussa funzione, finalizzata a conservare l’habitat familiare dei figli, non può negarsi che detta assegnazione abbia dei riflessi economici, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abitazione, che invece deve essere reperita dal genitore che non vive in prevalenza con i figli, anche se è il proprietario esclusivo o il comproprietario dell’abitazione stessa. Allo stesso modo, la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l’altro che ne sia il proprietario esclusivo” Alla luce di queste considerazioni la Suprema Corte ha precisato che "costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca.", confermando quindi l' ammissibilità della revisione dell' assegno divorzile a favore della ex moglie che ne aveva fatto richiesta. Conclusivamente si può affermare che l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi costituisce un elemento il cui valore economico deve essere adeguatamente ponderato, sia nel momento in cui l'assegnazione viene stabilita dal Giudice in sede di separazione e divorzio, potendo incidere sulla quantificazione del contributo di mantenimento a favore del coniuge assegnatario, sia nel momento in cui l’assegnazione viene revocata, potendo essere a quel punto valutata una revisione dell’assegno di mantenimento, in ragione, per un verso, del peggioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge che non può più usufruire dell’immobile e, per altro, verso del conseguente miglioramento delle condizioni economiche dell’altro soggetto. Avv. Valeria EspositoRevoca dell'assegnazione del godimento della casa familiare
La decisione della Cassazione
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