Illiceità del marchio: il caso Coca Pola

Le norme relative all’illiceità di un marchio considerano illecito un nome, un simbolo o un segno che violi le norme giuridiche o morali accettate in un determinato Stato o insieme di Stati, in particolare i diritti fondamentali dell'uomo o di gruppi e minoranze, protette da speciali convenzioni o trattati internazionali.

Tutte le leggi della proprietà intellettuale hanno una norma sull’illiceità dei marchi. 

In Italia l’illiceità del marchio è disciplinata dall’articolo 14 del codice della proprietà intellettuale (CPI).

In Europa dall’art. 7 RMUE che include tra gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume. 

L'articolo qui citato approfondisce le norme che vietano la registrazione di marchi contrari all'ordine pubblico e al buon costume, con riferimento al recente caso che vede contrapposti i diritti di Marchio della Coca Cola e i diritti fondamentali della cultura tradizionale della comunità indigena sud americana.

Fabiola Pinacuè, un'imprenditrice indigena colombiana, che commercializza la birra a base di foglia di Coca, ha sfidato la Coca Cola, accusandola di aver usurpato con il suo marchio, il termine Coca, foglia sacra della tradizione nativa andina.

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