Con la pronuncia della sentenza di divorzio cessano definitivamente gli effetti del matrimonio e con essa può essere riconosciuto a carico di uno dei coniugi, oltre al contributo di mantenimento a favore dei figli, anche un contributo a favore del coniuge economicamente più debole, attraverso un assegno divorzile. Il suddetto strumento ha una funzione per un verso assistenziale, mirando a garantire una vita autonoma e dignitosa anche al coniuge economicamente più svantaggiato, per altro verso ha una funzione riequilibratrice, mirando a ricompensare i sacrifici sopportati da uno dei coniugi per favorire l’attività lavorativa dell’altro. L’assegno divorzile è disciplinato dall' art 5, comma 6, legge 898/70 (Legge sul divorzio). Vediamo quali sono gli elementi che il Giudice deve considerare per valutare se a uno dei due coniugi spetti, o meno, un contributo di mantenimento. Il predetto art. 5 prevede che debbano essere esaminati: Una volta esaminati tutti gli elementi elencati e tenuto conto anche della durata del matrimonio, il Giudice potrà disporre l'obbligo per un coniuge di versare un contributo a favore dell'altro, quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive (quale l’età e la conseguente difficoltà di reperire una adeguata attività lavorativa). Ciò potrà avvenire non solo per il caso in cui il coniuge economicamente più debole sia del tutto privo di reddito (non svolgendo un'attività lavorativa) ma anche nel caso in cui il medesimo svolga un lavoro i cui proventi siano notevolmente inferiori a quelli dell'altro coniuge, la cui attività sia stata privilegiata e considerata più rilevante nel corso del matrimonio. L' esame di due recenti pronunce della Corte di Cassazione ci consentirà di comprendere meglio i casi in cui si ritiene dovuto l'assegno divorzile. Il primo caso è quello trattato da una recentissima ordinanza (la n. 4328 pronunciata il 19 febbraio 2024) che ha riconosciuto come dovuto il contributo di mantenimento a favore di una donna che, nel corso dell’intero matrimonio, si era dedicata prevalentemente alla cura della casa e accudimento del figlio, consentendo così al marito di svolgere agevolmente la propria attività professionale (che prevedeva frequenti viaggi all’estero e orari notturni), attività dalla quale il medesimo avrebbe ottenuto risultati notevoli in termini di reddito e di riconoscimenti personali. Il marito ha contestato di dover versare un mantenimento alla ex moglie, affermando che la stessa non avrebbe mai rinunciato, in ragione di scelte fatte nell’interesse della famiglia, a specifiche offerte lavorative e conseguenti possibilità di guadagno. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del marito, osservando che, se è vero che l’assegno divorzile può essere funzionale a compensare il coniuge che, di comune accordo con l’altro, abbia rinunciato a specifiche prospettive professionali-reddituali dedicandosi esclusivamente o prevalentemente agli impegni casalinghi (così ritrovandosi in una posizione lavorativa e reddituale menomata rispetto a quella a cui avrebbe potuto concretamente ambire), ciò “non significa che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l’assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall’art. 5, comma 6, L. 898/1970.” In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto di accogliere la richiesta della moglie che, senza aver dimostrato di aver dovuto rifiutare, in accordo con il marito, a specifiche offerte di lavoro, abbia tuttavia provato che la vita delle famiglia era stata improntata su di un modello organizzativo che aveva sempre privilegiato l’attività e la crescita professionale del marito (resa possibile anche dal contributo fornito dalla moglie alle attività domestiche e all’accudimento del figlio), con una inevitabile e irreversibile compressione delle chance lavorative della moglie. Il secondo caso è quello trattato dalla sentenza 35434 del 19 dicembre 2023, in cui viene particolarmente evidenziata la funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno divorzile, che può essere riconosciuto, laddove vi sia un forte divario reddituale, anche per il caso in cui il coniuge richiedente sia titolare di redditi propri che gli consentirebbero, anche in assenza del contributo di mantenimento, una vita dignitosa. La Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 18827/2018 pronunciata dalle Sezioni Unite, ha infatti riconosciuto come dovuto l’assegno divorzile a una donna che, pur svolgendo l’attività di insegnante e avendo un reddito professionale più che dignitoso (che le avrebbe senz’altro garantito la propria autonomia), ha tuttavia dimostrato che il notevole squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi fosse da attribuire anche ad "una certa organizzazione familiare che ha permesso al marito di dedicarsi al lavoro" e alle rinunce compiute dalla moglie rispetto alle proprie realistiche e legittime prospettive e aspettative professionali. La Corte di Cassazione pertanto, pur in assenza di esigenze assistenziali, ha dato rilievo alla funzione compensativa dell’assegno divorzile, ponendo l’accento sulla notevole disparità reddituale tra i coniugi, che, come sottolineato, assume rilevanza quando sia dipesa “dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”. In conclusione, l'assegno divorzile rappresenta uno strumento finalizzato a garantire equità e dignità in seguito alla cessazione del matrimonio, fornendo un congruo supporto finanziario al coniuge economicamente più debole. Attraverso l’analisi dei criteri stabiliti dalla legge e l’esame della giurisprudenza più recente, si comprende l'importanza di valutare attentamente, al fine della corretta quantificazione dell’assegno di mantenimento, non solo le condizioni economiche di ciascun coniuge, ma anche il contributo di ognuno di essi alla vita familiare durante il matrimonio, sia in termini di contributi economici, sia in termini di apporto di lavoro domestico e di eventuali rinunce alla propria carriera professionale. Un’attenta analisi di tali elementi potrà garantire al coniuge economicamente più debole non solo una forma di assistenza per poter vivere dignitosamente, ma anche il riconoscimento e la valorizzazione degli sforzi compiuti nel corso del matrimonio in favore della famiglia.Com’è regolamentato l’assegno divorzile?
La giurisprudenza sull’assegno divorzile
La funzione riequilibrativa
L’assegno divorzile quale tutela del coniuge economicamente più debole
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