In molti campi e professioni si utilizzano oggi, consapevolmente o meno, strumenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale (AI) di tipo generativo. Si tratta di strumenti che accolgono richieste degli utilizzatori, denominate in gergo prompt - e che generano un input - che sono in grado di fornire un output, una “risposta” creata attingendo dalla rete e restituendola in linguaggio umano. Questo particolare tipo di tecnologia si basa sul Machine Learning, ovvero sull’apprendimento automatico della macchina basato su specifici e avanzati algoritmi. Grazie a questa complessa interazione che avviene tra chi ha programmato l’AI generativa, l’utilizzatore del programma e gli ignari Autori di informazioni pubblicate in rete, spesso coperte da Diritto d’Autore, il programma di AI è in grado di creare qualcosa di nuovo, astrattamente tutelabile come Proprietà Intellettuale. Cosa vuol dire ciò? Che sono innumerevoli le questioni e i problemi che si sollevano. Solo per elencare i maggiori: 1) A chi spettano i diritti sulla Proprietà Intellettuale dell’Opera creata? 2) Su chi gravano le responsabilità per eventuali illeciti dipendenti o inerenti l’opera creata dalla AI? 3) L’addestramento dell’AI che utilizza contenuti coperti da diritto d’autore è lecito? 4) Qual è il confine tra uso lecito e illecito di un programma di AI? In questo articolo si cercherà di dare delle risposte sulla base delle normative già esistenti, con uno sguardo al prossimo AI Act di matrice Europea. Per chi, invece, ha bisogno di approfondire e chiarire degli aspetti, può scrivere qui parlando con un nostro esperto della materia. La maggior parte dei programmi (sia liberi che a pagamento) disciplinano la Proprietà Intellettuale sulle opere create dalla AI nelle regole contrattuali. Quindi è opportuno leggerle con attenzione per essere certi che i diritti di quanto creato dal programma di AI, sulla base degli input immessi dall’utilizzatore siano poi dell’utilizzatore stesso. Tuttavia, quand’anche una tale regola sia esistente e per contratto l’utilizzatore sia colui che ha i diritti d’autore e/o di proprietà intellettuale o industriale su quanto creato, bisogna tenere presente che il contratto ha effetto solo tra le parti e che non tutti i contratti sono validi. Per esempio, fino ad ora le poche sentenze sul copyright di opere create tramite AI si sono espresse negativamente circa la titolarità dei diritti d’Autore. Si tratta di Corti americane, le quali hanno ritenuto inesistente la Proprietà Intellettuale su un’Opera creata dalla AI per mancanza di apporto umano, nella creazione. La suprema Corte di Cassazione, in una recente ordinanza ha ritenuto, invece, configurabile il diritto d’autore nella misura in cui esiste e sia dimostrato un apporto creativo da parte dell’utilizzatore, aprendo qualche spiraglio alla Proprietà Intellettuale rispetto alle opere create con l’AI. Ci sono poi dei “terzi” estranei al contratto tra GpAI (Global Partnership on Artificial Intelligence) e l’utilizzatore: si tratta degli ignari autori dei contenuti utilizzati dal programma di AI per addestrarsi ed essere in grado di rispondere ai quesiti immessi dall’utilizzatore e che potrebbero sentirsi derubati della loro proprietà intellettuale. Si pensi, ad esempio, al caso in cui i personaggi creati dalla AI siano molto somiglianti ai noti personaggi della Marvel o della Disney! In questi casi la soluzione è tutt’altro che scontata. Che il terzo estraneo abbia i diritti di Proprietà Intellettuale su un personaggio, o su un libro da sé scritto, non è in dubbio, quindi, per accertare una violazione di quel diritto, nel caso concreto, dipenderà dal giudizio sul “quanto” e sul “come” il risultato prodotto dalla AI si differenzi dagli originali. C’è poi un caso residuale, ma nemmeno così tanto, visto che sono già state intentate diverse cause a riguardo. E se l’AI stessa rivendicasse i diritti di proprietà intellettuale sulla sua opera o invenzione? Società detentrici di Programmi di AI hanno già presentato domande di brevetto, indicando come autore del brevetto stesso l’AI. Al momento tutti gli Uffici dei brevetti in cui tali domande sono state presentate, hanno rifiutato tale domanda sulla base dell’inesistenza di un centro di imputazione di rapporti giuridici. Ma le domande di questo tipo continuano ad essere presentate ed i rifiuti impugnati avanti ai Tribunali di tutto il mondo. O prima o poi è possibile che qualche Ufficio o Corte riconosca la capacità di agire della AI e la sua capacità di essere titolare di diritti e doveri, tra cui quelli di Proprietà Intellettuale. Se quindi è possibile che il risultato dell’Opera di una AI possa - in linea teorica - violare i diritti di proprietà intellettuale, di marchio, design o brevetto di terzi, chi risponderà nei confronti di questi ultimi? Anche per la questione legata alla responsabilità è il contratto tra la società programmatrice dell’AI e l’utilizzatore a stabilire delle regole; per questo è fondamentale leggerlo attentamente per non avere brutte sorprese. L’attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti altrui, quando è stabilita da regole contrattuali, non vale nei confronti dei terzi che potranno liberamente citare in giudizio colui dal quale si sentono lesi, quest’ultimo poi potrà rivalersi sull’altra parte, facendo valere la clausola contrattuale. Ma attenzione: le clausole di limitazione della responsabilità in Italia non sono sempre valide. Se infatti l’illecito è commesso con dolo o colpa grave, la clausola che esonera da responsabilità è considerata nulla dalla legge. Se, per esempio, l’utilizzatore chiedesse alla AI di creare un personaggio nuovo, ma che assomigli ad un famoso personaggio appartenente ad un disegnatore suo concorrente in modo da sfruttare la notorietà dello stesso, quest’ultimo potrà agire nei suoi confronti e a nulla servirà un’eventuale clausola di esonero da responsabilità, perché in questo caso c’è dolo o colpa grave. Ancora un altro esempio dal lato della società proprietaria della AI, se quest’ultima immette nel programma i dati di un determinato scrittore e vende il suo programma per creare gialli, se le Opere che ne derivano sono chiaramente riconducibili a quello scrittore, prendendo interi pezzi dei suoi scritti, quest’ultimo è probabile che chiederà i danni alla società che sfrutta economicamente il programma, oltre che all’utilizzatore. Questa domanda è stata posta recentemente ad un giudice negli Stati Uniti dal New York Times, che ha agito contro la OpenAI e Microsoft perché un loro programma di AI si addestrava sugli articoli pubblicati dalla testata. In questa causa non si parla solo di imitazione o similitudine rispetto all’originale, ma si chiede alla Microsoft un cospicuo risarcimento dei danni per aver addestrato il suo programma senza una licenza del titolare dei diritti d’autore. Si chiede, quindi, ad un Giudice di stabilire se l’addestramento, di per sé considerato, sia un’utilizzazione vietata dal diritto d’autore. Le posizioni dei soggetti coinvolti sono completamente opposte. Secondo Microsoft assolutamente no: l’apprendimento è una forma libera che porta allo sviluppo tecnologico e culturale, vietarla significherebbe impedire di fatto l’AI generativa, anche perché sarebbe spesso impossibile sapere a chi chiedere le autorizzazioni e le licenze. Secondo la nota testata americana, assolutamente sì: sfruttare impunemente anni ed anni di lavoro e ricerca per creare dei sottoprodotti che permettono a Microsoft di generare senza spese milioni di dollari, significa sfruttare indebitamente una proprietà intellettuale altrui. Altre cause di questo tipo erano già state intentate, ma si sono fino ad ora tutte concluse con accordi transattivi coperti da segretezza. Ci sono pochi punti fermi ancora e molte incertezze. Al momento l’AI è una terra di nessuno, una sorta di nuovo far west. Ma queste prime cause sono il preludio di confini e regolamenti che certamente interverranno a disciplinare cosa sia lecito e cosa no. In Europa si sta già studiando un primo regolamento di disciplina della AI che segnerà un primo confine tra usi consentiti e vietati: il così detto AI Act. Il regolamento adotterà un criterio basato sul rischio: 1) I sistemi di AI che comportano un rischio inaccettabile all’integrità della persona saranno vietati tout court. Un esempio di sistemi di questo tipo sono quelli utilizzati in alcuni luoghi pubblici che utilizzano l’identificazione biometrica da remoto, portando a attribuire punteggi di tipo sociale a determinati individui. Sistemi di polizia predittiva sono vietati ma con eccezione di utilizzo di dati anonimi e per certi crimini molto gravi. 2) I sistemi di AI che comportano un rischio elevato di poter influire negativamente sui diritti fondamentali della persona. Il riconoscimento delle emozioni, per esempio, è vietato quando è usato nel luogo del lavoro e nelle istituzioni educative. In ogni caso dovrà sempre proteggere la dignità delle persone. I sistemi usati per delineare i comportamenti degli elettori. Tali sistemi devono rispettare dei limiti, a tutela dell’individuo, molto stretti per poter essere leciti, è richiesta la supervisione umana, i cittadini hanno diritti di impugnare decisioni prese con questi strumenti, che impattano sui loro diritti. 3) I sistemi a rischio contenuto, in cui è necessario rispettare prevalentemente obblighi di trasparenza e informazione. 4) I sistemi a rischio minimo o nullo, possono essere usati liberamente. Per quanto riguarda la Proprietà Intellettuale che è il nostro tema di indagine l’AI Act, impone ai programmatori di AI di indicare in modo chiaro quali sono i contenuti utilizzati per l’addestramento. Inoltre, l’AI Act impone di indicare quali contenuti sono creati e in che percentuale da un programma di AI. Si è scelto pertanto la trasparenza, che permette l’auto difesa. Speriaamo con questa guida di aver dato un orientamente a chi è interessato a massimizzare la protezione della tua proprietà intellettuale nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Se restano dubbi, siamo qui per aiutarti. Il nostro team di esperti legali è pronto a fornire consulenza personalizzata per garantire la sicurezza dei tuoi asset digitali. Contattaci oggi per un supporto dedicato e strategie su misura che rispondano alle sfide uniche dell'AI e della proprietà intellettualeAI e Proprietà Intellettuale: a chi spettano i Diritti dell’opera?
Quali diritti ha l’Autore estraneo ai rapporti con l’AI?
L’AI può depositare un brevetto a suo nome?
Chi è responsabile della violazione della proprietà intellettuale in caso di uso di AI?
L’addestramento della AI con contenuti coperti da Diritto d’Autore è lecito?
Uso lecito e illecito di un programma di AI
Conclusioni
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