L’affido condiviso e il diritto del minore alla bi – genitorialità (avv. Beatrice Mannarini)

Come si mette in atto l’affido condiviso?

Per realizzare l’affido condiviso il Giudice adotta i provvedimenti riguardanti le modalità di affido e il mantenimento - ponendo un esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole - e valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino in affido a entrambi i genitori.

Secondo la giurisprudenza, il giudice deve valutare le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione familiare e per farlo esamina il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto; prende, inoltre ad esame anche la personalità del genitore, le sue consuetudini di vita oltre che l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

In ogni caso la condivisione della responsabilità genitoriale deve garantire una presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Come si garantisce la convivenza con entrambi i genitori?

Il regime dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente sostanziarsi, in assenza di gravi ragioni poste ad ostacolo, in una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio.

L'art. 155 c.c., sopra citato, prevede che il giudice - nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore - “prenda atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.

L'accordo sull’affido condiviso dovrà indicare il genitore c.d. “prevalentemente collocatario”, fermo restando la facoltà delle parti di disciplinare un ampio regime di visita in favore del “genitore non collocatario”, che può concretizzarsi anche nella previsione di un'alternanza paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, purché essa risulti di fatto agevolmente realizzabile e non contraria agli interessi dei figli.

In assenza di un accordo delle parti sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore collocatario, per l'individuazione del quale dovrà tener conto, principalmente:

1) dell'età del minore;

2) della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento;

3) dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell'importanza della figura dell'altro genitore nella vita del minore.

L’affido condiviso è sempre possibile?

Nel caso in cui un genitore abbia dimostrato di non essere idoneo a svolgere compiti educativi e ad assolvere alle maggiori responsabilità che comporta un affido condiviso, questo non sarà messo in atto, in quanto non soddisferebbe l’interesse del minore.

Quali sono i comportamenti inidonei? Ce lo dice la giurisprudenza:

  • totale inadempienza al diritto di visita;
  • totale inadempienza all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenne ma non economicamente indipendente.

Il giudice, dunque, può procedere ad individuare una soluzione alternativa a quella di un affido condiviso, ossia un affido esclusivo, che pone l’accento sulle maggiori capacità del genitore affidatario e sulle carenze di quello escluso, tra le quali – oltre alle mancanze relative ai maggiori oneri derivanti dall’affido condiviso - sono incluse anche:

  • oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori;
  • difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro;
  • accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione.

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