Non esiste una norma che stabilisca una soglia di contribuzione minima o la misura in cui debbano essere suddivise tra i coniugi le varie spese necessarie per gestire la vita quotidiana di una famiglia, quali: Il criterio da adottare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è pertanto quello delle "sostanze" di cui dispone ciascun coniuge. Di conseguenza, colui che ha una maggiore forza economica perché, ad esempio, percepisce uno stipendio più alto dell’altro oppure incassa affitti di immobili, ha maggiori risparmi e via dicendo, avrà l’onere di fronte ai bisogni della famiglia in misura più consistente. Cosa succede se un coniuge non adempie alla contribuzione delle spese familiari? Può accadere che Tribunale, su ricorso di chiunque manifesti interesse, può ordinare che una quota dei redditi del coniuge inosservante dell’obbligo sia versata all’altro, questo secondo quanto disciplinato dall’articolo 316 bis, II comma, del Codice civile). Oltre allo stipendio ci sono altri elementi da considerare? Come abbiamo già detto, ciascun coniuge partecipa ai bisogni della famiglia con tutti i beni a sua disposizione, pertanto, oltre allo stipendio percepito, alle rendite e ai risparmi, al fine di poterne determinare la forza economica bisogna anche tener conto degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze o durante il matrimonio. Cosa si intende? Si fa riferimento a casi, come: Comunione o separazione dei beni, cosa cambia in questo caso? Il dovere di partecipare ai bisogni della famiglia riguarda in egual misura sia le coppie sposate in regime di comunione dei beni che quelle in regime di separazione. Una cosa bisogna, però, specificarla: in caso di separazione dei beni il fatto di contribuire ai bisogni della famiglia non incide sul titolo di proprietà di beni immobili o mobili, quindi, il coniuge che si occupa della gestione casalinga non può – in alcun modo – vantare diritti sulle proprietà dell’altro.In che misura ogni coniuge deve partecipare ai bisogni della famiglia?
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