Nel giudizio di separazione personale, se ricorrono i presupposti e vi è l’istanza di parte, il giudice può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione. L’addebito della separazione consiste quindi in una dichiarazione giudiziale di responsabilità a carico del coniuge colpevole di aver provocato, con le sue condotte inadempienti, la crisi irreversibile del matrimonio. Trattasi di un istituto giuridico paragonabile al risalente, e ormai abrogato, concetto di “colpa”. Per addivenire all’addebito della separazione, è necessario che il coniuge considerato colpevole abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri coniugali. Detta violazione, tuttavia, non è di per sé sufficiente a giustificare la pronuncia di addebito, ma è necessario altresì che il comportamento inadempiente abbia provocato l’intollerabilità della convivenza e dunque l’irreversibilità della crisi coniugale. Il coniuge che chiede l’addebito della separazione deve dimostrare pertanto l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento inadempiente dell’altro coniuge, volontariamente posto in essere da quest’ultimo, e il sorgere dell’intollerabilità della convivenza. Tale nesso di causa non può dirsi esistente quando la violazione dei doveri coniugali è posta in essere in un contesto di già conclamata crisi del rapporto. Ciò accade, ad esempio, quando la violazione del dovere si verifica in un momento di “separazione di fatto”, e cioè quando i coniugi hanno già abitazioni diverse e autonome, pur non essendo ancora separati legalmente. In tal caso, infatti, i loro rapporti risultano già “irrimediabilmente compromessi”. Per la pronuncia di addebito viene attribuita specifica importanza ai comportamenti di seguito elencati a titolo esemplificativo. 1) La violazione del dovere di fedeltà - Ai fini della pronuncia di addebito, la Cassazione ha affermato più volte che “la violazione del dovere di fedeltà deve consistere in un comportamento grave e ripetuto”. Secondo un altro orientamento della giurisprudenza per l’addebitabilità della separazione non rileva unicamente l’instaurazione di una relazione amorosa con un terzo ma rilevano anche “gli insistenti approcci che un coniuge abbia posto in essere nei confronti di un terzo, pur senza successo”. Al contrario non può darsi luogo all’addebito della separazione quando un coniuge abbia posto in essere solo contatti telefonici e via internet, “concretizzanti solo un legame platonico”. 2) La violazione del dovere di coabitazione – Se un coniuge si allontana dalla residenza familiare senza il consenso dell’altro coniuge, rifiutandosi di farvi ritorno, e senza una giusta causa, è certamente passibile di addebito della separazione. Secondo la giurisprudenza, tra i motivi riconducibili al concetto di giusta causa vi è, ad esempio, “la mancanza di un’intesa sessuale con il partner” oppure “l’intollerabilità della convivenza già verificatasi”, ecc.. 3) La violazione del dovere di assistenza morale e materiale – Costituiscono causa di addebito “l’aggressione all’incolumità e all’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge”. Costituisce altresì una condizione sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione il comportamento di un coniuge che sia “freddo, scostante, privo di ogni manifestazione di affetto nei confronti dell’altro” oppure di un coniuge “che abbia tenuto un comportamento ingiurioso e violento” nei confronti dell’altro. Ancora è stata addebitata la separazione al coniuge che si rifiutava di intrattenere rapporti sessuali con l’altro. Sotto il profilo della violazione dell’assistenza materiale è considerato rilevante il comportamento del coniuge che abbia abbandonato il posto di lavoro, senza avere altre prospettive occupazionali e non potendo così contribuire economicamente all’assistenza materiale del nucleo e costringendo l’altro coniuge a vendere arredi e suppellettili, nonché ad accettare lavori umili, non confacenti al suo stato sociale ed alla sua istruzione, per far fronte al mantenimento della famiglia. 4) La violazione del dovere di collaborare nell’interesse della famiglia – Può ad esempio fondare la pronuncia di addebito della separazione il comportamento del coniuge che, per osservare i propri obblighi religiosi, venga meno al dovere di collaborazione nei confronti della famiglia, eventualmente imponendo pratiche che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza. L’addebito della separazione comporta una serie di effetti economico-patrimoniali: principalmente, a carico del coniuge colpevole, la pronuncia comporta la perdita del diritto al mantenimento. Ciò significa che se il coniuge fosse astrattamente titolare del diritto di ricevere un assegno di mantenimento, con la pronuncia di addebito egli perderebbe tale diritto, pur conservando il diritto agli alimenti nel caso versasse in uno stato di bisogno. È noto tuttavia che il diritto agli alimenti è caratterizzato da un contenuto e da un’estensione certamente più limitati rispetto al concetto di mantenimento. Peraltro, con la sentenza che dichiara l’addebito della separazione il coniuge colpevole viene condannato al pagamento delle spese processuali dell’altro coniuge, in virtù del così detto “principio della soccombenza”. La pronuncia di addebito della separazione comporta inoltre la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, il quale invece conserva i suoi diritti nei confronti del coniuge colpevole, fino alla eventuale sentenza di divorzio. Tuttavia, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione conserva il diritto di percepire un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione gode degli alimenti a carico del coniuge deceduto. La Corte costituzionale (con le sentenze 28/07/1987, n. 286; 27.07.1989, n. 450) ha inoltre stabilito che il coniuge separato con addebito può essere titolare del trattamento pensionistico di reversibilità dell’altro coniuge e ciò anche qualora non sia titolare del diritto agli alimenti.Quali sono i presupposti dell’addebito della separazione?
Quali sono i casi di addebito della separazione?
Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?
Avv. Alberto Pisanello
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