In una recentissima pronuncia, l’ordinanza n. 31322 del 10 novembre 2023, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla necessità che il testamento olografo sia integralmente scritto di pugno da parte del testatore: anche la data deve essere interamente scritta dal medesimo e un’eventuale integrazione da parte di terzi, sia pur riguardante esclusivamente un trattino di separazione dei numeri costituenti la data stessa, può comportate la nullità del testamento. Prima di soffermarsi nel dettaglio sulle motivazioni della predetta pronuncia, appare opportuno esaminare brevemente quali siano le caratteristiche del testamento olografo, regolato dall’art. 602 codice civile. Si definisce testamento olografo il testamento, contenente le ultime disposizioni di volontà del de cuius, integralmente redatto, datato e sottoscritto dal medesimo di proprio pugno. Gli elementi imprescindibili per la validità del testamento olografo sono i seguenti: Per autografia del testo si intende il fatto che il documento deve essere scritto integralmente di pugno da parte del de cuius, senza l’utilizzo si sistemi di scrittura meccanici o digitali. In altre parole, l’intero testo, contenente le disposizioni relative alla destinazione del proprio patrimonio e/o altre disposizioni di carattere personale (quali il riconoscimento del figlio naturale), deve essere scritto a mano dal testatore, includendo la data e la sottoscrizione finale. Non è pertanto valido, ad esempio, un testamento redatto, in tutto o in parte, mediante personale computer, stampato e poi esclusivamente sottoscritto a penna dal testatore. Al contempo il testatore non può ricorrere all’aiuto da parte di terzi (si pensi a una persona anziana che si faccia guidare la mano per rendere leggibile la propria scrittura altrimenti incerta), né sono ammissibili integrazioni/sostituzioni, anche solo di pochi elementi da parte di terzi. In mancanza di integrale autografia del testamento olografo verrebbe, infatti, a mancare la certezza della provenienza e dell’autenticità del documento stesso, autenticità ricollegata alle caratteristiche proprie e peculiari della scrittura di ogni singolo individuo (eventualmente accertabili mediante perizia grafologica, mediante la comparazione con altri scritti provenienti dal testatore). Laddove una persona non sia in grado di scrivere di proprio pugno l’intero testamento, dovrà ricorrere ad altra forma testamentaria, ovverosia: Come osservato, la data costituisce un elemento fondamentale del testamento olografo e ciò in quanto è essenziale poter verificare se, al momento della redazione del testamento, il de cuius fosse maggiorenne e fosse capace di intendere e di volere, requisiti questi necessari per la validità del testamento. Inoltre l’indicazione della data è importante per individuare il testamento più recente, che prevale su quelli più risalenti nel tempo, per il caso in cui il testatore avesse lasciato plurime disposizioni di volontà, che non si integrino fra di loro, ma si sostituiscano l’una con l’altra. Qualora la data manchi o la stessa sia incompleta o erronea, il testamento potrà essere oggetto di domanda di annullamento, da parte di chi ne ha interesse, da promuoversi entro il termine di 5 anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie o da quando si viene a conoscenza del vizio. Il codice civile specifica, tuttavia, che la prova della non verità della data (ovverosia dell’indicazione di una data diversa rispetto a quella in cui il testamento è stato effettivamente redatto) potrà essere fatta valere esclusivamente per il caso in cui si intenda contestare la capacità di intendere e di volere del testatore o sia necessario giudicare la priorità di data tra più testamenti. Diverso è il caso – trattato anche nella recente ordinanza della Corte di Cassazione – in cui la data sia aggiunta o modificata da terzi. In tale ipotesi, infatti, il vizio non è riconducibile a un vizio di forma relativo alla presenza o completezza della data, ma a un vizio relativo alla integrale autografia del testamento, in mancanza della quale può sempre essere richiesta, da chiunque ne abbia interesse, la nullità dello stesso (con un’azione da promuoversi senza limiti di tempo, in quanto imprescrittibile). In base al prevalente orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nella recente ordinanza della Suprema Corte, qualsiasi intervento di un terzo, anche in ordine alla data, durante la redazione del testamento, comporta la nullità dello stesso. La Cassazione ha, infatti, avuto modo di precisare che “nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; se però la data del testamento olografo non sia stata omessa, e risulti, piuttosto, apposta per intervento di un terzo durante la redazione di esso, il testamento non è annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia, la quale va esclusa ogni qual volta un terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del negozio mortis causa, senza che neppure assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento” (Cass. Civ. 27141/2018). Sulla scorta di tale principio, nella predetta ordinanza n. 31322/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto potenzialmente rilevante, costituendo un’alterazione della integrale autografia del testamento, anche la semplice apposizione, da parte di un terzo, di un trattino tra le cifre indicanti la data. Pur trattandosi di una modifica priva di rilievo sostanziale, tuttavia - ove accertata l’effettiva redazione da parte di un terzo, in occasione della stesura del testamento olografo da parte del de cuius – comporterebbe l’integrale nullità del testamento, per carenza del requisito della autografia (accertamento questo che la Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello competente, cassando la sentenza impugnata con rinvio). Va, infine, specificato che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, il difetto di autografia sussiste solo per il caso in cui l’intervento di un terzo sia contestuale al confezionamento del testamento e riguardi una parte dello stesso. Non inficiano, invece, il requisito dell’integrale autografia modifiche e/o aggiunte effettuate da terzi in un momento successivo alla redazione del testamento o scritte aggiunte per mano di terzi in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, non interferendo tali aggiunte/modifiche in alcun modo sulla volontà di disporre del testatore. Avv. Valeria EspositoGli elementi costitutivi del testamento olografo
Il requisito dell’autografia
Il rilievo della data di redazione del testamento
I vizi relativi alla data del testamento
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