Squilibrio nei rapporti commerciali e abuso di dipendenza economica (Avv. Giovanni Prearo)

Nei rapporti contrattuali fra imprese può accadere che una delle parti si trovi in una posizione dominante rispetto all’altra e che, di conseguenza, il contraente “debole” - proprio per tale ragione - sia indotto a subire le condotte del contraente “forte”, anche laddove queste ultime abbiano carattere vessatorio e, comunque, compromettano in modo significativo l’equilibrio contrattuale.

Tale situazione integra la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, disciplinata dall’art. 9, Legge 18 giugno 1998 n. 192.

1. L’ambito di applicazione

Va sottolineato preliminarmente che, sebbene l’abuso di dipendenza economica (disciplinato dalla Legge 18 giugno 1998 n. 192, in cui è inserito l’art. 9 di cui parliamo qui) sia regolato espressamente solo in relazione ad un particolare tipo di rapporto contrattuale, ossia il contratto di subfornitura (ciò è a dire il contratto con cui un imprenditore si impegna a fornire alla committente lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime oppure prodotti o servizi), si ritiene ormai indubbio che tale figura possa verificarsi con riferimento a qualunque contratto fra imprese (così Cass. 23 luglio 2014 n. 16787 e Cass. 25 novembre 2011 n. 24906), anche se diverso dalla subfornitura.

2. L’abuso di dipendenza economica

                                                                                                              Vediamo ora più in dettaglio in cosa consiste l’abuso di dipendenza economica e quali sono gli strumenti giuridici di cui dispone il “contraente debole” per far valere i propri diritti nei confronti della sua controparte.

L’abuso di dipendenza economica viene definito dalla norma citata come “la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”.

L’elemento caratterizzante è dunque, per l’appunto, l’“eccessivo squilibrio fra diritti ed obblighi”, di cui una delle parti può beneficiare grazie alla sua posizione di forza rispetto all’altra. Lo squilibrio fra diritti e obblighi non è dunque, di per sé, sufficiente ad integrare questa fattispecie, essendo necessario che tale squilibrio sia “eccessivo”.

Il medesimo art. 9 precisa, poi, che la sussistenza o meno della situazione di dipendenza economica debba essere accertata tenendo conto - fra l’altro - della reale possibilità per la “parte debole” di reperire sul mercato alternative soddisfacenti: tanto maggiore è tale difficoltà, tanto è più probabile che la situazione di squilibrio tra le parti sia eccessiva, così da tradursi in una condizione di dipendenza economica.

Quanto, poi, all’abuso della condizione di dipendenza economica, la norma citata precisa che questo può consistere:

  • nel rifiuto di vendere o di comprare,
  • nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
  • nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Vi è poi un’ipotesi specifica che riguarda il commercio online: si presume cioè sussista lo stato di dipendenza economica, ogniqualvolta un’impresa utilizzi servizi di intermediazione che siano forniti da una piattaforma digitale la quale ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori.

Va precisato che tale elencazione ha natura meramente esemplificativa e non esaurisce quindi le ipotesi di abuso, dovendosi verificare caso per caso se sussistano o meno le condizioni tali per cui una parte sia in grado di imporre all’altra uno squilibrio eccessivo di diritti e obblighi.

L’abuso di dipendenza economica può riguardare:

  • il contenuto stesso del contratto (qualora siano le clausole contrattuali stesse ad avere un contenuto tale da determinare l’eccessivo squilibrio fra le parti) oppure
  • la condotta di una delle parti (qualora, pur in presenza di un contratto che, di per sé, è sostanzialmente equilibrato, una delle parti tenga condotte tali da alterare significativamente tale equilibrio a proprio favore e a danno dell’altra parte).

Nel caso, poi, delle piattaforme digitali (cfr. sopra) è espressamente previsto dall’art. 9 che l’abuso possa consistere anche:

  • nella fornitura di informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato o
  • nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta, o
  • nell'adozione di pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio.

3. I rimedi

Di quali rimedi dispone la parte contraente (debole) che si trovi a subire l’abuso di dipendenza economica dell’altra parte?

In primo luogo, con riferimento agli abusi che riguardino il contenuto del contratto, il citato art. 9 (al comma 3°) prevede espressamente la nullità (parziale o totale) degli accordi che implichino gli abusi medesimi: ciò significa che, qualora un contratto contenga delle previsioni che siano tali da generare un eccessivo squilibrio tra le posizioni delle parti, tali previsioni sono nulle (e, dunque, ad esempio, i pagamenti che siano stati compiute in esecuzione di dette previsioni saranno oggetto di restituzione).

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza, il Giudice che sia chiamato a giudicare della nullità di tali clausole, oltre a dichiararne la nullità, può altresì integrarne il contenuto, in modo tale da ripristinare l’equilibrio tra diritti ed obblighi delle parti.

Ad esempio, nel caso di un contratto di somministrazione di carburanti che attribuiva al somministrante (in regime di esclusiva) il potere di stabilire di volta in volta il prezzo delle forniture unilateralmente e senza limiti, il Giudice, accertata la natura abusiva di tale previsione contrattuale, ha determinato il prezzo del carburante facendo riferimento a quello praticato dal somministrante ad altro gestore affiliato alla propria rete commerciale e operante nel medesimo mercato (Tribunale Massa, ord. 26 febbraio 2014 in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 218).

In secondo luogo, sono previste le misure inibitorie: ciò significa che il Giudice può ordinare alla parte che stia tenendo una condotta abusiva, di cessare tale condotta. È importante evidenziare che i provvedimenti inibitori possono essere emessi anche in via cautelare (anzi è proprio questa l’ipotesi più frequente in cui tali misure vengono concesse), ossia con un provvedimento emesso all’esito di un procedimento sommario, di durata molto più breve rispetto ad un procedimento ordinario, il che li rende particolarmente efficaci sul piano pratico.

Infine, è previsto il rimedio risarcitorio: la parte che abbia subito una condotta abusiva potrà ottenere il risarcimento del danno subito.

Ad esempio, la parte (debole) che abbia subito l’interruzione arbitraria ed improvvisa delle relazioni commerciali può chiedere all’altra parte (forte) di risarcire il danno, che potrà consistere, ad esempio, nel mancato preavviso (ossia in un importo pari ai profitti che quella parte avrebbe potuto realizzare se l’interruzione delle relazioni commerciali, anziché improvvisa, fosse stata preceduta da un congruo termine di preavviso) oppure nei costi d’impianto che essa ha dovuto sostenere per dotarsi degli strumenti (siano essi personale, macchinari o attività promozionali) necessari a far fronte alle esigenze della controparte contrattuale e che, in seguito all’improvvisa interruzione delle relazioni commerciali, sono divenuti privi di utilità.

Avv. Giovanni Prearo

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