L'assegnazione della casa familiare

Dopo la crisi del matrimonio o della convivenza, in presenza di figli minori, solo uno dei genitori potrà rimanere nella casa familiare, ossia l’immobile dove si è svolta la vita della famiglia unita.

Durante il giudizio di separazione, di divorzio o di regolazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, il giudice ha il potere di assegnare all’uno o all’altro genitore la casa familiare. Nel decidere, deve tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori. L’assegnazione della casa familiare è infatti un istituto giuridico volto alla tutela dei figli e del loro interesse di continuare a vivere nell’abitazione familiare, anche dopo la separazione dei genitori.

Il giudice non ha il potere di provvedere sull’assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minori. Se invece i figli sono maggiorenni, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, occorre che questi ultimi versino, senza loro colpa, in una condizione di non autosufficienza economica.

Gli effetti dell’assegnazione della casa familiare

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare comporta, nei rapporti fra coniugi, il diritto del coniuge assegnatario di godere in via esclusiva del bene immobile e il conseguente obbligo per l’altro coniuge di trasferire altrove la propria residenza, immediatamente o entro il termine concesso dal giudice. 

L’art. 337-sexies c.c. afferma che il provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere oggetto di trascrizione ed è opponibile ai terzi. Ciò significa che se il coniuge assegnatario ha la cura di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, il provvedimento è opponibile al terzo acquirente, nel senso che quest’ultimo deve consentire all’assegnatario l’utilizzazione gratuita del bene immobile sino alla revoca del provvedimento.

L’assegnazione della casa familiare è possibile se l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario o di terzi?

Sì, è possibile. La casa familiare può essere assegnata ad un coniuge anche se il bene è di esclusiva proprietà dell’altro coniuge, non assegnatario, oppure è di proprietà di terzi. Il giudice dovrà comunque tenere conto del valore economico dell’assegnazione nella regolamentazione dei rapporti economici fra i coniugi, anche tenendo conto dell’eventuale titolo di proprietà del coniuge non assegnatario.

La casa familiare potrebbe essere assegnata anche solo parzialmente, se l’immobile è già diviso in due o più unità indipendenti e sempre che tale soluzione realizzi al meglio l’interesse dei figli.

Il giudice non può, invece, stabilire un uso turnario della casa familiare né tanto meno assegnare la casa familiare ad entrambi i coniugi, disciplinandone l’utilizzo con riferimento ad alcuni locali di uso esclusivo ed alcuni di uso comune.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare si estende anche ai beni mobili che costituiscono l’arredo dell’abitazione, a meno che i coniugi non abbiano pattuito che alcuni beni mobili siano prelevati dalla casa da chi ne è proprietario esclusivo.

La natura del diritto che sorge in capo al genitore assegnatario

Dal provvedimento di assegnazione della casa familiare deriva, in capo al genitore assegnatario, un diritto qualificabile come diritto personale di godimento. A ciò consegue che saranno a carico dell’assegnatario le spese condominiali ordinarie e, in generale, tutte le spese connesse all’utilizzazione del bene (le utenze domestiche, il canone di abbonamento alla televisione, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani); mentre saranno a carico del proprietario, chiunque esso sia, le spese condominiali di carattere straordinario e l’i.m.u.

La revoca dell’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare deve essere revocata quando vengono meno i presupposti che la giustificano, e cioè quando i figli cessano di vivere stabilmente con il genitore assegnatario oppure quando raggiungono la stabilità e l’autosufficienza economica

L’art. 337-sexies c.c. prevede inoltre che l’assegnazione della casa familiare sia revocata nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio oppure contragga un nuovo matrimonio

L’assegnazione della casa familiare non viene meno automaticamente al verificarsi degli eventi indicati dalla norma sopra indicata, ma bensì la revoca è subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore, dovendosi necessariamente subordinare la decadenza dell’assegnazione all’interesse dei figli nel caso specifico.

Avv. Alberto Pisanello

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