Figli in affido Quando una coppia con figli decide di terminare la propria relazione deve, tra le altre cose, affrontare diversi momenti complessi e delicati, tra cui quello relativo all’affido dei figli. La materia è regolata da normative precise che pongono al centro della decisione giudiziale il superiore interesse del minore, principio cardine che guida ogni scelta in merito alla sua tutela e al suo benessere psico-fisico. I tipi di affido Tra le varie tipologie di affido si è sicuramente sentito parlare della modalità congiunta o alternata, ormai abbandonati a seguito della riforma sul divorzio del 2006, che prevedeva – nel primo caso - una collocazione del minore presso la madre e il diritto del padre a poter frequentare i figli per periodi determinati, mentre nel secondo un’alternanza tra i genitori. L’affido condiviso prevede tempi eguali per entrambi i genitori? Sì, l’affido condiviso prevede una suddivisione dei tempi eguale per entrambi i genitori ed è la situazione preferibile da adottare laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità. Secondo la giurisprudenza nell’affido condiviso paritetico, “la frequentazione dei figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori può e deve partecipare alla quotidianità dei minori, con e l'assunzione dell'impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato, a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio”. E il genitore non collocatario? In molti casi questi cercano di trascorrere quanto più tempo possibile con i propri figli “costringendoli” a continui spostamenti da un genitore all’altro. Questo aspetto dell’affido condiviso può arrecare difficoltà nella gestione della prole oltre che non pochi disagi per la stessa. A tal proposito, la Corte di Appello di Catania si è pronunciata nel 2012 affermando che “una statuizione che dividendo i detti tempi tra i due genitori in rigida quota matematica costringe la prole, nella migliore delle ipotesi, a disturbanti pellegrinaggi che, a causa della loro insistita reiterazione e della brevità della durata, impediscono alla stessa il necessario radicamento abitativo”. Affido condiviso e piano genitoriale Con la riforma Cartabia si è evidenziata un’ulteriore attenzione posta nei riguardi dei minori. Peculiare è l’introduzione del Piano Genitoriale, uno strumento atto a valutare lo specifico apporto di ciascun genitore nella gestione del figlio. Il Piano deve contenere indicazioni circa la vita del minore, ossia, le attività che conduce, la scuola, le vacanze, ecc e ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate al Giudice oltre che fornirgli la possibilità di intervenire mediante sanzioni qualora un genitore abbia accettato il Piano, ma non lo avesse rispettato. Avv. Beatrice Mannarini
La decisione sull’affido spetta, appunto, al Giudice che è tenuto ad agire con l'obiettivo primario di tutelare il minore. Questo dovere trascende qualsiasi interesse degli altri soggetti coinvolti, come genitori o tutori, e si concretizza attraverso un'attenta valutazione di una serie di fattori che possono influire sulla vita del minore, inclusa la capacità genitoriale, le risorse emotive e materiali di ciascun genitore, la continuità nell'educazione, le relazioni affettive significative del minore e le sue esigenze specifiche.
Proprio nell’ottica di tutelare il minore, nel caso in cui i genitori non trovassero accordo sull’affido, il Giudice lo interpella insieme a professionisti quali psicologi o neuropsichiatri infantili, cosa che non avviene se il minore decide di non voler essere ascoltato. Se, invece, i genitori trovano un accordo, l’ascolto del minore avviene solo se il Giudice lo ritiene necessario.
Esiste anche l’affido esclusivo - disciplinato dall’art. 337 quater comma I Codice civile - che prevede la totale esclusione dall’esercizio della responsabilità di uno dei due genitori quando ritenuto dannoso per il minore.
La modalità ritenuta più congrua a tutelare il diritto del minore alla bi-genitorialità è l’affido condiviso, che prevede la permanenza del minore presso ciascun genitore, senza che nessuno dei due sia privilegiato rispetto all’altro e con il diritto di entrambi di partecipare equamente alla vita del figlio, idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Nel caso in cui le suddette condizioni di fattibilità non sussistessero, per procedere con l’affido condiviso il Giudice dovrà individuare il genitore prevalentemente collocatario e per farlo dovrà agire mediante specifici criteri.
Secondo la giurisprudenza il genitore deve essere individuato sulla base di un giudizio in grado di “prevedere” la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio. Tale capacità potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare interesse alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore, oltre che specifico riguardo alla sua capacità di:
• relazione affettiva
• attenzione
• comprensione
• educazione
• disponibilità ad un assiduo rapporto
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