La Corte di Cassazione è recentemente tornata, con la sentenza 25521 del 31 agosto 2023, sul tema dell’annullabilità del testamento per il caso in cui si sospettino decisive pressioni sul testatore da parte del soggetto o dei soggetti che risultino beneficiari delle disposizioni testamentarie. In primo luogo, è annullabile il testamento redatto da persona incapace. Per incapacità l’art 591 codice civile intende non solo quella accertata giudizialmente o legalmente (come il caso di interdizione per infermità mentale o di testamento redatto quando il testatore era minore d’età), ma anche il caso di incapacità naturale, ovverosia il caso in cui il testatore, pur non essendo stato dichiarato interdetto, fosse per qualunque causa incapace di intendere e di volere, anche in via transitoria, al momento della redazione del testamento. Come visto, dimostrare l’incapacità naturale non è agevole, occorre infatti fornire prove molto puntuali e precise, che una volta apertasi la successione, potrebbero non essere facilmente reperibili. L’efficacia delle condotte fraudolente - e la probabilità che le stesse abbiano inciso concretamente e in maniera decisiva sulla volontà del testatore - dovrà essere valutata in base all’età ed alle condizioni di salute fisica e mentale dello stesso. Altri elementi che il Giudice prenderà in considerazione saranno, ad esempio: Avv. Valeria Esposito
Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui una persona anziana disponga per testamento di lasciare tutti i propri beni alla propria badante o a uno solo dei propri figli, escludendo completamente gli altri familiari, e si sospetti che tale determinazione sia frutto delle pressioni di carattere psicologico che la persona beneficiata abbia esercitato sull’anziano.
In un simile caso, è possibile ottenere l’annullamento del testamento?
Per rispondere è necessario preliminarmente analizzare quali sono i casi in cui il codice civile prevede che il testamento possa essere impugnato e possa esserne richiesto l’annullamento.Incapacità del testatore
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore è necessario che i soggetti interessati forniscano una prova rigorosa (supportata da idonea documentazione medica, da testimonianze, ecc.) non di una semplice alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, ma del fatto che il soggetto fosse, al momento della redazione del testamento, privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti, ovverosia della capacità di autodeterminarsi.
La prova, come si è detto, deve essere molto rigorosa e l’incapacità non può essere ritenuta provata, neppure a fronte di documentazione medica, laddove sia dimostrato che il de cuius abbia continuato a svolgere attività di gestione del proprio patrimonio.Annullamento del testamento per errore, violenza o dolo
Vi sono, tuttavia, altre ipotesi di annullabilità del testamento, ovverosia quelle regolate dall’art. 624 codice civile, che disciplina i casi in cui le disposizioni testamentarie siano invalide in presenza di un vizio della volontà del testatore.
In particolare, il testamento può essere impugnato laddove si dimostri che la volontà del testatore sia stata condizionata da un fattore esterno, tanto rilevante da indurre il de cuius a disporre dei propri beni in modo diverso da quanto sarebbe accaduto in condizioni normali.
Il fattore condizionante della volontà può essere rappresentato da un errore del testatore, ovverosia una falsa rappresentazione della realtà che abbia inciso in maniera determinante sulle sue valutazioni.
Allo stesso modo, la volontà del testatore può essere viziata laddove sia stata condizionata da violenza perpetrata da terzi ovverosia dalla minaccia di subire un male ingiusto. Si pensi al caso dell’anziano che disponga in via esclusiva a favore di un figlio, a fronte della minaccia di non ricevere più idonee cure mediche.
La fattispecie di nostro interesse, per comprendere se le pressioni psicologiche possano essere considerate rilevanti al fine dell’annullamento del testamento, è quella dell’annullabilità per dolo, che si verifica nell’ipotesi in cui un comportamento volontario di un terzo crei nel testatore una distorta visione della realtà e lo induca a disporre in maniera differente da quella che avrebbe adottato in assenza della condotta dolosa. Si parla in questo caso di captazione testamentaria.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a cui si richiama anche la recente sentenza n. 25521 del 31 agosto 2023, la captazione “non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, seppur interessati, ma deve consistere in veri e propri artifici o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. n. 30424 del 17.10.22).
In sostanza, perché sussista il dolo e quindi si possa impugnare e annullare il testamento, non possono essere considerate sufficienti semplici influenze psicologiche da parte della persona che beneficia delle disposizioni testamentarie, ma è necessario dimostrare che siano state poste in essere vere e proprie attività fraudolente, che abbiano tratto in inganno il testatore e lo abbiano portato a compiere scelte che altrimenti non avrebbe compiuto. Come valutare le condotte fraudolente nei confronti del testatore
• il grado di vicinanza tra la persona beneficiata e il testatore;
• la sussistenza di una relazione di fiducia fra gli stessi;
• le condotte attuate dalla persona beneficiata per creare uno stato di isolamento del testatore dagli altri familiari;
• l’eventuale gestione da parte della persona beneficiata delle questioni economiche del testatore, ecc..
Tanto più il testatore, al momento della redazione del testamento, sarà una persona anziana o in precarie condizioni di salute, tanto più lo stesso sarà tenuto isolato dai propri cari o vivrà in una situazione di totale assenza di autonomia rispetto alla persona che se ne prende cura, tanto più sarà probabile che il medesimo possa subire un condizionamento a fronte di eventuali comportamenti ingannevoli, volti a fargli assumere determinate decisioni in ordine al proprio patrimonio.
A tale riguardo, la Cassazione, nella richiamata sentenza, ha avuto modo di precisare che “l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei caso in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate”.
Alla luce delle considerazioni esposte, è possibile affermare che al fine dell’annullamento del testamento, non sarà sufficiente provare la sussistenza di mere pressioni psicologiche a carico del testatore, ma sarà necessario dimostrare che vi siano stati veri e propri comportamenti fraudolenti che, con riguardo all’età e alle condizioni di salute, siano stati in grado di incidere in maniera decisiva sulla volontà dello stesso, forzandola.
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