Registrazioni audio: quali sono utilizzabili in un giudizio civile? L’ampia diffusione di strumenti di registrazione audio, significativamente aumentata con la diffusione degli smartphone, ha reso sempre più agevole la registrazione di conversazioni, siano esse in presenza o telefoniche. Può accadere che la registrazione di una conversazione assuma rilevanza in una controversia, così come può accadere che ci si chieda se sia legittimo o meno registrare una conversazione, al fine di premunirsi di uno strumento di prova utilizzabile in un giudizio civile, in corso o eventuale. Vediamo dunque in quali casi le registrazioni sono utilizzabili in un giudizio civile e qual è il loro valore probatorio nell’ambito di un giudizio civile. 1. Quali registrazioni sono utilizzabili in un giudizio civile? A tal proposito, va anzitutto compiuta una distinzione fra: Va chiarito che, mentre le registrazioni del primo tipo sono legittime, e lo sono anche prescindendo dal consenso degli altri interlocutori e della loro consapevolezza che una registrazione è in corso, le conversazioni del secondo tipo (ossia le intercettazioni) sono invece illegittime, costituendo interferenze illecite nella vita privata di terzi (ovviamente ci si riferisce qui alle sole registrazioni compiute da privati cittadini, e non alle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito dell’attività di indagine, in osservanza delle norme del codice di procedura penale che disciplinano tale attività). E così, mentre le prime (quelle effettuate di chi sia parte della conversazione) possono essere utilizzate a fini difensivi civili, le seconde (le intercettazioni), invece, proprio perché costituiscono una illecita interferenza nella sfera privata altrui, in violazione dell’art. 615 bis c.p., sono inammissibili - e dunque inutilizzabili - in un giudizio civile (Tribunale Forlì 3 febbraio 2020). Quanto alle intercettazioni effettuate da chi ne sia parte, si ritiene infatti che, nel bilanciamento delle contrapposte istanze della riservatezza, da una parte, e quelle della tutela giurisdizionale del diritto, dall’altra, sia prevalente quest’ultimo. Affinché l’utilizzo in sede giudiziale della registrazione sia lecito, è necessario, cioè, che sussistano motivi legittimi che lo giustificano e che siano prevalenti rispetto ai diritti e alle libertà dell’interessato o sussista un’esigenza legata alla difesa di un diritto in giudizio (Tribunale Venezia, 2 dicembre 2021). Ad esempio, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato la legittimità della registrazione di conversazioni di cui era parte un lavoratore, effettuate dal lavoratore stesso al fine di tutelare la propria posizione lavorativa precostituendosi un mezzo di prova: la Suprema Corte ha ritenuto infatti che tali registrazioni, se pertinenti alla tesi difensiva e non eccedenti rispetto alle sue finalità, rispondano alla necessità del legittimo esercizio di un diritto in giudizio (Cass. 11 luglio 2022, n. 28398; in senso conforme: Cass. 20 maggio 2021 n. 31204, Cass. 19 febbraio 2019 n. 12534 e Cass. 10 gennaio 2018 n. 11322). 2. Qual è il valore delle registrazioni in un giudizio civile? Chiarito quali sono le registrazioni legittime ed utilizzabili in sede civile, ci si può chiedere quale sia il loro valore probatorio. Le registrazioni audio, dal punto di vista giuridico, rientrano nella categoria delle c.d. “riproduzioni meccaniche”, disciplinate dall’art. 2712 c.c., secondo cui “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Dunque, se colui contro il quale viene prodotta in giudizio una registrazione non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose, la registrazione stessa “fa piena prova” nei suoi confronti: ciò significa che il Giudice deve considerare come pienamente provati i fatti da essa risultanti, non potendo esercitare rispetto ad essi alcun margine di discrezionalità. 3. Cosa accade se colui nei cui confronti viene prodotta in giudizio la registrazione ne disconosce la conformità ai fatti? In caso di disconoscimento della conformità della registrazione rispetto ai fatti, la registrazione non ha più il valore di “piena prova”, ma non è comunque priva di valore probatorio. In tal caso, cioè, il Giudice (ai sensi dell’art. 116, co. 1°, c.p.c.), può comunque valutare la registrazione “secondo il suo prudente apprezzamento”. Ciò significa che il Giudice dovrà valutare quanto emerge dalla registrazione, tenendo in considerazione anche quanto emerge da altri elementi di prova acquisiti in giudizio o dall’esito dell’interrogatorio formale delle parti che egli – ove lo ritenga utile ai fini del giudizio – può disporre. 4. Qualunque disconoscimento priva la registrazione del valore di “piena prova”? Va chiarito, infine, che, per privare la registrazione del valore di “piena prova”, non è sufficiente un qualsiasi disconoscimento, anche generico, circa la conformità della stessa ai fatti. Al contrario, è necessario che il disconoscimento sia “circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (Cass. 2 ottobre 2019 n. 24613) non essendo sufficiente allo scopo una dichiarazione non circostanziata. Ciò significa che non è sufficiente affermare genericamente che quella registrata non è la voce del soggetto cui viene attribuita, o che la conversazione non sia mai avvenuta oppure ancora che quanto risulta dalla registrazione non corrisponda a quanto è realmente accaduto, ma, invece, è necessario indicare, rispettivamente, in cosa differisce la voce e quali siano gli elementi da cui si sospetta l'eventuale falsità della registrazione. Se, dunque, il disconoscimento è generico o, comunque, non sufficientemente circostanziato ed esplicito, esso è inidoneo a privare la registrazione del valore di “piena prova”, di cui la stessa gode se non disconosciuta. Avv. Giovanni Prearo
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