Il sovraindebitamento e gli strumenti per superarlo Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. Gli strumenti per il superamento del sovraindebitamento sono stati introdotti per la prima volta con la L. 27 gennaio 2012, n. 3 e sono oggi disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”). 1. Gli strumenti Il CCII disciplina tre strumenti per il superamento del sovraindebitamento, ossia: (i) la ristrutturazione dei debiti del consumatore, (ii) il concordato minore e (iii) la liquidazione controllata. 2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore La ristrutturazione dei debiti del consumatore (disciplinata dagli articoli da 67 a 73 del CCII) è una procedura riservata alle persone fisiche i cui debiti siano stati contratti per ragioni diverse da quelle professionali (ossia, per l’appunto, i consumatori). Consiste nella presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti che non viene sottoposto al voto dei creditori (a differenza di quanto accade nel concordato minore), ma è soggetto solamente all’omologazione da parte del Tribunale, il quale è tenuto a verificarne l’ammissibilità e la fattibilità economica, nonché - ma solo in caso di contestazione da parte dei creditori - la maggior convenienza per loro rispetto all’alternativa liquidatoria. Il piano presentato dal consumatore può prevedere il riscadenzamento dei debiti o il loro stralcio, totale o parziale. Dovrà altresì indicare quali siano le fonti da cui il sovraindebitato prevede di trarre le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori (attività lavorativa, alienazione di beni, apporto di risorse da parte di terzi, altro). Quanto ai crediti che siano assistiti da garanzie reali (ipoteche o pegni), il piano può prevede che gli stessi non siano soddisfatti integralmente, solo qualora ne sia comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello ottenibile utilizzando i proventi realizzati alienandoli al loro valore di mercato. Nel caso del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del consumatore, il piano può prevedere che - anche se il contratto di mutuo è già stato risolto dalla banca per inadempimento del consumatore o nel caso in cui quest’ultimo sia decaduto dal beneficio del termine (essendo dunque obbligato al pagamento immediato dell’importo residuo) - il rimborso avvenga comunque alle scadenze convenute con la banca, a condizione che: (a) il consumatore, alla data di presentazione della domanda abbia pagato il debito scaduto, oppure (b) il Giudice autorizzi il consumatore al pagamento del debito per capitale e interessi, scaduto alla medesima data. Alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si può accedere solo su istanza del consumatore stesso, per il tramite dell’Organismo di Conciliazione della Crisi (“OCC”), il quale svolge, per l’appunto, una funzione di intermediazione e assistenza, nonché di verifica preliminare della “non immeritevolezza” del consumatore e della attendibilità della documentazione depositata da quest’ultimo. Il Tribunale, ricevuto il piano del consumatore per il tramite dell’OCC, ne dispone la pubblicazione in un’apposita area del sito web del Tribunale stesso. Con tale provvedimento, il Tribunale può altresì disporre, su richiesta del consumatore, le c.d. misure protettive, ossia la sospensione e/o il divieto dei procedimenti di esecuzione forzata e delle misure cautelari che potrebbero compromettere l’esecuzione del piano stesso. I creditori, entro venti giorni dalla pubblicazione del piano, possono presentare osservazioni, contestando la convenienza del piano, rispetto a quanto sarebbe ipoteticamente ricavabile mediante la liquidazione dei beni del debitore. In assenza di contestazioni da parte dei creditori (o qualora tali contestazioni siano state superate), il Tribunale omologa il piano proposto dal consumatore. In seguito, una volta che il piano sia stato regolarmente ed integralmente eseguito, l’OCC predispone la relazione finale sull’esecuzione del piano. Va tuttavia precisato che, qualora l’omologazione del piano venga revocata per atti di frode o per inadempimento, il giudice può disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata. 3. Il concordato minore Il concordato minore (disciplinato dagli articoli da 74 a 83 CCII) è la procedura riservata ai soggetti in stato di sovraindebitamento che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (dunque, che non siano consumatori) e che non superino i requisiti dimensionali oltre i quali è possibile essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento). Anche in questo caso, il debitore presenta una proposta, per il tramite dell’OCC, la quale (a differenza di quanto accade nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore) viene sottoposta al voto dei creditori. Il piano può essere: (a) in continuità, ossia prevedere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale (utilizzando dunque i relativi proventi per soddisfare, in tutto o in parte, i creditori), oppure (b) liquidatorio, nel qual caso, tuttavia, deve altresì prevedere un apporto di risorse esterne, tale da aumentare "in misura apprezzabile" la soddisfazione dei creditori. Il piano può dunque prevedere il riscadenzamento o il parziale stralcio dei debiti, fermo restando che potrà essere prevista la soddisfazione parziale dei crediti assistiti da garanzie, solo se ne viene comunque assicurato il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile alienandoli al loro valore di mercato. Il piano può inoltre prevedere la suddivisione dei creditori in “classi” (che dovranno essere omogenee), cui sia riconosciuto un trattamento differenziato, pur nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Il Giudice, se la domanda è ammissibile, ne ordina la pubblicazione in un’apposita area del sito web del Tribunale e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i creditori dovranno far pervenire il loro voto all’OCC, mediante posta elettronica certificata. Inoltre, su istanza del debitore, il Giudice può disporre le misure protettive. Il concordato minore è approvato se ottiene il voto favorevole da parte di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei creditori ammessi al voto (va ricordato che i creditori muniti di garanzie, dei quali sia previsto il pagamento integrale, non sono ammessi al voto). Qualora siano previste classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nella maggioranza delle classi. Va precisato che trova applicazione il sistema del silenzio-assenso, dunque, i creditori che non abbiano comunicato alcun voto all’OCC entro il termine fissato dal Giudice sono computati fra coloro che hanno espresso voto favorevole. Se viene raggiunta la maggioranza, il giudice omologa il concordato minore. Qualora uno o più creditori contestino la convenienza della proposta concordataria, il Giudice compie il c.d. giudizio di cram down, ossia verifica se il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria: in caso affermativo respinge l’opposizione. In caso di omologazione, il debitore dà esecuzione al piano sotto la vigilanza dell’OCC. Anche nel caso del concordato minore, se l’omologazione viene revocata per dolo o inadempimento, viene disposta la conversione della procedura in liquidazione controllata. 4. La liquidazione controllata del sovraindebitato La liquidazione controllata (disciplinata dagli articoli da 268 a 277 CCII) è la procedura cui può accedere il sovraindebitato sua istanza, presentata per il tramite dell’OCC, oppure su istanza dei suoi creditori, a condizione che questi siano titolari di debiti scaduti per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00. Si tratta di un procedimento analogo alla liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento) che mira alla liquidazione dei beni del debitore in forma concorsuale, al fine di ottenere il miglior soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale, verificata la sussistenza dello stato di sovraindebitamento (e la insoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale), dichiara l’apertura della liquidazione controllata, e dunque: (a) nomina il giudice delegato, (b) nomina il liquidatore, (c) ordina al debitore il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali che il medesimo sia obbligato a tenere, nonché l’elenco dei creditori; (c) assegna un termine, non superiore ai 60 giorni, entro il quale i terzi devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo, (d) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale. Con l’apertura della liquidazione controllata si determina lo spossessamento del debitore, salvo che per i beni impignorabili e per i beni che il Giudice, per gravi e specifiche ragioni, decida di autorizzare il debitore a ritenere. Il liquidatore forma l’elenco dei creditori e predispone l’inventario dei beni del debitore. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, predispone il progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori che, entro 15 giorni, possono proporre osservazioni. Il Giudice forma poi lo stato passivo definitivo, eventualmente risolvendo le contestazioni dei creditori. Il liquidatore forma poi un progetto di riparto da sottoporre all’autorizzazione del giudice per la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione, secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo. Il liquidatore può altresì esperire, autorizzato dal Giudice, le azioni per il recupero dei beni e dei diritti compresi nel patrimonio del debitore. La procedura si conclude con il decreto con cui il Giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Va precisato che, con il decreto di chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura della procedura medesima, il sovraindebitato è esdebitato di diritto (ossia non sono più esigibili i crediti che non siano stati soddisfatti). L’esdebitamento è escluso solo nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o se ha riportato la condanna per bancarotta o per delitti connessi con l’attività d’impresa, se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura. Avv. Giovanni Prearo
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