Distinzione tra marchi privi di carattere distintivo e marchi descrittivi

Nel vasto mondo della proprietà intellettuale, i marchi rivestono un ruolo fondamentale nell'identificazione e nella differenziazione dei prodotti o servizi di un'azienda da quelli degli altri imprenditori. Questa è la funzione del marchio e solo per essa la legge attribuisce un monopolio a quel particolare segno. Mancando tale funzione distintiva il marchio non viene concesso o se concesso può essere dichiarato nullo.

L’impedimento alla registrazione opera quando esiste un collegamento tra il segno e i prodotti o i servizi associati al marchio sufficientemente diretto e specifico per consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei beni o dei servizi in questione o di una delle loro caratteristiche.

Quando si sceglie un marchio, pertanto, è importante che questo non sia descrittivo e che abbia carattere distintivo.

Ma qual è la differenza tra un marchio privo di carattere distintivo e uno descrittivo?

Questa distinzione è cruciale per garantire che il marchio sia registrabile e abbia una protezione legale adeguata. In questo articolo, esploreremo in modo chiaro e conciso i concetti di marchi privi di carattere distintivo e descrittivi, fornendo esempi per illustrare ogni categoria.

Quali sono i marchi privi di carattere distintivo?

Un marchio privo di carattere distintivo è un segno che manca di elementi unici o originali idonei a differenziarlo da altri segni simili. Questi segni privi di carattere distintivo sono generalmente costituiti da parole o frasi comuni, generiche o descrittive, che hanno una connessione troppo diretta e per nulla fantasiosa con i prodotti o servizi offerti. Alcuni esempi di marchi privi di carattere distintivo potrebbero essere "Supermercato" per un negozio di alimentari o "Computer" per un'azienda che vende computer. Questi termini sono troppo generici e non distinguono il marchio dagli altri concorrenti presenti sul mercato. E’ inoltre impensabile che un solo imprenditore possa avere il monopolio sui beni o sui servizi che offre.

Possono ammettersi talvolta espressioni di comune conoscenza, purché l’accostamento dell’espressione al prodotto rappresenti applicazione di un’idea originale e non rievochi nel consumatore medio un collegamento con prodotti dello stesso genere. Per esempio è stato considerato dotato di carattere distintivo: il marchio LINQ, relativamente alle classi 9 e 38 dell’accordo di Nizza. La parola che compone il marchio è stata infatti giudicata dalla Commissione di ricorso come una “parola inventata, che non esiste in nessun dizionario noto” a causa del voluto errore ortografico Linq al posto di link.

Quali sono i marchi descrittivi?

I marchi descrittivi, come suggerisce il nome, descrivono in modo diretto o implicito i prodotti o servizi offerti da un'azienda. Questi marchi sono composti da parole o frasi che forniscono una descrizione letterale o troppo esplicita delle caratteristiche, qualità o funzioni del prodotto o servizio. Ad esempio, "Rapido e Affidabile" per un servizio di spedizione esprime direttamente la qualità del servizio offerto. Allo stesso modo, "Deliziosa Pizza" per un ristorante di pizza descrive in modo esplicito il tipo di prodotto che viene offerto.

E’ stato invece riconosciuto il carattere non descrittivo del marchio “LIQID”, relativamente a bevande non alcolicheessendo “la combinazione «qi»  molto rara nella lingua inglese, poiché la lettera «q» è normalmente seguita da una «u». L’evidente errore di ortografia della parola «liquid» consentirebbe anche ad un consumatore che va di fretta di notare la particolarità della parola «liquid». Inoltre, l’ortografia non solo inciderebbe sull’impressione visiva prodotta dal segno, ma anche sulla percezione uditiva, dal momento che il segno oggetto della domanda sarà pronunciato in modo diverso dalla parola «liquid»

Qual è la differenza chiave?

La distinzione chiave tra un marchio privo di carattere distintivo e uno descrittivo risiede nella sua capacità di distinguersi in modo assoluto o relativo dai prodotti o servizi simili offerti dai concorrenti.

Mentre un marchio privo di carattere distintivo manca di originalità intrinseca perché usa un termine che coincide o descrive in modo troppo esplicito la categoria merceologica, un marchio descrittivo può fornire un'indicazione implicita del prodotto o servizio o delle sue caratteristiche, che da sola non è sufficientemente distintiva, ma potrebbe diventarlo grazie all’uso.

I marchi privi di carattere distintivo hanno un impedimento insanabile alla registrazione e saranno respinti dalle autorità competenti, come l'Ufficio Brevetti e Marchi.

D'altro canto, i marchi descrittivi possono essere registrati se i loro titolari riescono a dimostrare l'acquisizione di un "secondary meaning" o "distintività acquisita". Questo si verifica quando il marchio descrittivo, nonostante la sua natura descrittiva, ha acquisito una notorietà sufficiente presso il pubblico, che associa il marchio stesso esclusivamente all'azienda che lo utilizza.

Conclusioni.

La distinzione tra un marchio privo di carattere distintivo e uno descrittivo è importante per comprendere la protezione legale e la registrabilità di un marchio. Mentre i marchi privi di carattere distintivo mancano di originalità e non possono distinguersi da quelli di altri imprenditori, inoltre sarebbe ingiusto attribuire ad essi un monopolio su un’intera categoria di prodotti o servizi, i marchi descrittivi possono essere registrati se il titolare dimostra una distintività acquisita.

In questo caso bisogna seguire delle procedure particolari:

in Italia la rivendicazione del secondary meaning deve avvenire immediatamente con il deposito della domanda di marchio, in Europa può avvenire anche successivamente a seguito del fatto che l’esaminatore abbia sollevato l’eccezione.

Nel processo di creazione di un marchio, è consigliabile evitare i marchi privi di carattere distintivo e cercare un equilibrio tra la descrittività necessaria per comunicare il messaggio dell'azienda e l'originalità che rende il marchio distintivo dagli altri sul mercato.

Avv. Valentina Stamerra

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