Il paziente è l’unico e vero “protagonista” della cura e del trattamento sanitario: egli ha il diritto inviolabile di scegliere se e come curarsi, nel rispetto della sua identità e dignità personale. Il paziente esprime il consenso alla cura e al trattamento, anche chirurgico, in base alle informazioni che riceve dal medico, in ordine alla natura e ai possibili sviluppi e rischi del percorso terapeutico proposto. La stessa Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (art. 32, secondo comma); l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come “uno stato di completo benessere psico-fisico, mentale e sociale, e non semplicemente come uno stato di assenza di malattia e infermità” (Cost. OMS, New York, 22.7.1947). Ne deriva che la cura non deve necessariamente coincidere con la terapia proposta dai medici: spetta sempre al paziente decidere in ultima istanza. Il suo diritto all’autodeterminazione consapevole contempla, con pari dignità, anche il dissenso alla cura o la scelta di interromperla; “e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale” (Cass. Civ. 27.11.2012, n. 20984). E’ in questo contesto che si inserisce la disciplina del “consenso informato”, definito dalla Corte Costituzionale come “l’espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico”. QUALE CONTENUTO DEVE AVERE L’INFORMAZIONE PREVENTIVA RESA AL PAZIENTE? Prima di sottoporsi al trattamento sanitario, il paziente ha il diritto di ricevere un’informazione preventiva che gli permetta di autodeterminarsi in maniera consapevole ed esprimere il suo consenso. L’informazione deve altresì accompagnare tutte le fasi della consulenza e dell’eventuale trattamento in modo da consentire al paziente pari consapevole partecipazione. I giudici della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale: deve cioè provenire dal paziente, ad esclusione dei casi di incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo; deve poi essere specifico ed esplicito, oltre che reale ed effettivo: non è quindi consentito un consenso del paziente solo presunto; e, ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, il consenso deve essere anche attuale. Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia informato, basato su informazioni dettagliate fornite dal medico: deve riguardare tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili, e deve essere globale, cioè coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso. QUALI SONO I DANNI RISARCIBILI IN CASO DI MANCATO O INSUFFICIENTE CONSENSO INFORMATO? In difetto di un’informazione valida ed esaustiva nei termini sopra descritti, il paziente può reclamare il risarcimento delle complicanze prevedibili ma colpevolmente taciute dal medico, oltre al turbamento patito a causa della mancata informazione preventiva ed all’eventuale conseguente danno alla salute psichica. È pacifico che le voci del danno risarcibile, in caso di lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, siano quelle “tradizionali”. Detto in altri termini, sarà suscettibile di ristoro economico il c.d. “danno biologico” consistente nelle complicanze prevedibili ma consapevolmente taciute dai sanitari al momento dell’informazione preventiva - pur in presenza di un’esecuzione tecnicamente perita del trattamento o dell’intervento chirurgico - purché il paziente dimostri che avrebbe negato il consenso se fosse stato adeguatamente informato (c.d. danno biologico funzionale). Accanto al danno biologico potrà essere risarcito il c.d. “danno morale” inteso come sofferenza interiore correlata alla lesione della validità psico-fisica del paziente, come sopra descritta. Altrettanto risarcibile sarà il c.d. “danno esistenziale” consistente nell’alterazione delle abitudini di vita del paziente, con stravolgimenti della sua agenda quotidiana, pregiudizio della sua attività ludica-sportiva, e dunque rovesci del piano esistenziale che spetterà al paziente puntualmente dimostrare. Anche il risarcimento di tali voci di danno presuppone necessariamente la dimostrazione che il paziente, se debitamente informato dai sanitari, avrebbe negato il suo consenso al trattamento sanitario o chirurgico. Come accennato poc’anzi, saranno altresì risarcibili le conseguenze psicologiche dovute alla mancata o insufficiente informazione preventiva. Se il paziente sviluppa un turbamento dovuto alla carente informazione preventiva, sarà risarcibile non solo il turbamento in sé, sub specie di danno morale, ma anche il c.d. “danno biologico psichico”, rilevabile dall’analisi medico legale, come per esempio una sindrome ansioso-depressiva sviluppata dal paziente. Trattasi, quest’ultimo, di un danno non patrimoniale di cui il paziente può chiedere risarcimento a prescindere dalla puntuale dimostrazione che egli avrebbe negato il suo consenso qualora fosse stato ben informato dai medici e sanitari intervenuti. Avv. Alberto Pisanello
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