Le diverse ipotesi di successione del coniuge. Nel caso di decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite è garantita l’assegnazione di una parte del patrimonio del de cuius (ossia il defunto). Cosa accade se il coniuge deceduto non ha lasciato alcun testamento? Laddove il coniuge deceduto non abbia lasciato alcun testamento (c.d. successione ab intestato), si applicherà la disciplina della successione legittima, ovverosia il patrimonio del de cuius verrà devoluto ai soggetti superstiti secondo le norme del codice civile. In particolare, laddove la persona deceduta lasci unicamente il proprio coniuge e non vi siano né figli, né ascendenti, né fratelli, al coniuge superstite spetterà l’intero patrimonio. Diverso è il caso in cui, oltre al coniuge, il de cuius lasci anche dei figli (legittimi o naturali). Qualora il figlio sia solo uno, al coniuge spetterà il 50% del patrimonio e il residuo 50% spetterà al figlio. In caso di due o più figli, al coniuge spetterà 1/3 del patrimonio e ai figli i residui 2/3 (da dividere in parti uguali fra di loro). Qualora, invece, non si vi siano figli, ma fratelli o ascendenti del de cuius, al coniuge superstite spetteranno i 2/3 del patrimonio e il restante terzo spetterà agli altri superstiti. Cosa accade se esiste un testamento? Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia lasciato un testamento, si seguiranno le volontà dello stesso in merito alla devoluzione del proprio patrimonio. Il codice civile, tuttavia, prevede che, anche nel caso di esistenza di un testamento, la posizione del coniuge superstite (così come quella dei figli e degli ascendenti), debba essere in ogni caso tutelata. Si parla di eredi necessari a cui spetta, per legge, una quota di riserva (ossia una quota minima), a prescindere dalle volontà espresse dal de cuius nel proprio testamento (volontà che potranno essere impugnate con l’azione di riduzione, per il caso in cui non garantiscano l’attribuzione ai legittimari della quota di riserva a essi spettante). Nel caso di testamento, ove il de cuius lasci solo il proprio coniuge, a quest’ultimo spetterà comunque una quota di riserva pari al 50% del patrimonio, mentre del restante 50% il testatore potrà liberamente disporre (si tratta della c.d. quota disponibile). Nel caso in cui oltre al coniuge superstite vi sia un figlio, a ciascuno dei superstiti spetterà una quota di riserva di 1/3 e pertanto la quota disponibile sarà pari al rimanente terzo. Qualora i figli siano due o più, a questi ultimi spetterà 1/2 da dividere in parti uguali, al coniuge 1/4 e il residuo quarto sarà disponibile. Infine, in assenza di figli, concorreranno con il coniuge superstite gli eventuali ascendenti; in questo caso al coniuge spetterà 1/2 del patrimonio, agli ascendenti 1/4 e il resto sarà disponibile. Cosa accade se i coniugi erano separati o divorziati al momento dell’apertura della successione? La disciplina sopra esposta si applica anche al coniuge superstite che risulti, al momento dell’apertura della successione, legalmente separato dal coniuge deceduto. La separazione, infatti, affievolisce, ma non interrompe, il vincolo matrimoniale e pertanto al coniuge separato è garantita, dall’art. 585 del codice civile, la stessa tutela del coniuge non separato. Fa eccezione l’ipotesi in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione. In tal caso, il coniuge non succederà al coniuge deceduto, ma potrà aver diritto, secondo quanto previsto dall’art. 548 del codice civile, a un assegno vitalizio a carico degli eredi, qualora in suo favore, al momento dell’apertura della successione, fosse prevista una prestazione alimentare a carico del de cuius. Completamente differente è, invece, la posizione del coniuge divorziato: a favore dello stesso, infatti, non è prevista alcuna quota di eredità. Il coniuge divorziato, laddove fosse, al momento dell’apertura della successione, beneficiario di un assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto, avrà unicamente diritto a: Il coniuge superstite ha diritto a rimanere ad abitare nella casa familiare? La risposta a tale quesito è affermativa, dal momento che l’art. 540 del codice civile, prevede a favore del coniuge superstite il diritto di abitazione e di uso dei mobili della casa costituente la residenza della famiglia prima dell’apertura della successione. Tale diritto consiste nella possibilità di continuare ad abitare, vita natural durante, nella residenza che i coniugi utilizzavano prima del decesso di uno dei due, anche per il caso in cui il coniuge superstite non accetti l’eredità o nel caso in cui la proprietà dell’immobile in questione non sia assegnata al medesimo nell’ambito della divisione ereditaria. Il presupposto perché possa essere riconosciuto a favore del coniuge superstite il diritto di abitazione e uso dei mobili della casa familiare è che detti beni fossero, prima dell’apertura della successione, di proprietà esclusiva del de cuius o fossero in comproprietà con il coniuge superstite. Il predetto diritto è invece escluso per il caso in cui l’immobile fosse di proprietà del coniuge defunto e di terzi. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 29162 del 10/10/2021, nell’ambito della quale è stato precisato che il diritto di abitazione e uso dei mobili della casa familiare non sorge per il caso in cui il bene immobile fosse di proprietà del de cuius e di un terzo, “non essendo in questo caso realizzabile l’intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto”. La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto un’ulteriore importante precisazione, ovverosia che, nell’ipotesi di casa familiare in comproprietà con un terzo, non spetta al coniuge superstite neppure l’equivalente monetario del diritto di abitazione, posto che lo scopo della norma è quello di apportare un accrescimento qualitativo (e non economico) alla vita del coniuge superstite, garantendogli in concreto il godimento dell’abitazione familiare. Ancora più di recente la Corte di Cassazione ha avito modo di precisare, con la sentenza 7128 del 10/3/2023, che il diritto reale di abitazione “ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare, e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano stabilmente prima della morte del de cuius”. La Suprema Corte ha, pertanto, escluso che il coniuge superstite, che abbia rinunciato al diritto di abitare nella casa familiare, possa pretendere di esercitare il diritto su un’altra abitazione di proprietà del de cuius, quale la casa di vacanza, potendo l’art. 540 del codice civile applicarsi a una sola abitazione costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione della vita matrimoniale. Deve, infine, precisarsi che il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, presupponendo la convivenza fra i coniugi nella casa familiare al momento dell’apertura della successione, non è previsto a favore del coniuge separato (anche nel caso di separazione di fatto), laddove, essendo per l’appunto cessata la convivenza, non sia possibile individuare un’abitazione costituente la casa familiare (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza 15277 del 5/6/2019). Diverso è il caso in cui al coniuge superstite (separato o divorziato) fosse assegnata la casa familiare nell’ambito della separazione o del divorzio, in ragione della presenza di figli. In tale caso il diritto di abitare nella casa familiare permarrà, a prescindere dalla titolarità dell’immobile, fino a quando sussisteranno i presupposti che hanno determinato l’assegnazione della casa familiare, essendo l’interesse tutelato quello dei figli. Avv. Valeria Esposito
L’entità della quota garantita al coniuge varia a seconda della esistenza in vita di figli, ascendenti o fratelli della persona deceduta; varia inoltre a seconda del fatto che il coniuge deceduto abbia o meno lasciato un testamento per regolare la propria successione.
Ti possiamo aiutare?
Contattaci ai recapiti indicati a fondo pagina
o compila il modulo per essere ricontattato
dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR
Invia