La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa: il suo funzionamento e i concreti benefici per l’impresa in difficoltà La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (di seguito, “CNCI”) è un mezzo di cui può avvalersi l’imprenditore che versi in stato di crisi (attuale o potenziale), al fine di tentare di superare la crisi stessa mediante l’avvio di negoziazioni con i creditori, fornitori e dipendenti, sotto la guida di un esperto indipendente. La CCNI è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 118/2021 e la sua disciplina, con alcune modifiche, è confluita negli articoli da 12 a 25 quinquies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore il 15 luglio 2022 (di seguito, “CCII”). Oltre ad agevolare lo svolgimento delle trattative con i creditori (specie con i creditori finanziari), la CNCI – come vedremo al paragrafo 6 che segue - mette a disposizione dell’imprenditore alcuni strumenti (le misure protettive e cautelari) che gli consentono, durante le trattative, di tenere l’impresa al riparo dalle aggressioni dei creditori e un altro strumento (il concordato semplificato) che gli consente di evitare la liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento) anche senza aver raggiunto un’intesa con i creditori ed evitando di sottoporre al loro voto la proposta concordataria. 1. Chi può accedere alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa? Alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNCI) può accedere qualunque imprenditore, sia esso individuale o collettivo (società), commerciale o agricolo, che sia iscritto al Registro delle Imprese. Vi possono dunque accedere - oltre agli imprenditori che, sotto il vigore della legge fallimentare erano detti, “fallibili” (ossia, nella terminologia del CCII, gli imprenditori che superano le soglie quantitative per l’accesso alla liquidazione giudiziale) - anche gli imprenditori c.d. “sotto soglia” (ossia che non raggiungono dette soglie quantitative). Non vi possono accedere, invece, i consumatori, i professionisti, né gli imprenditori che non siano iscritti al Registro delle Imprese (pur non esistendo una preclusione espressa in tal senso, infatti, l’iscrizione al Registro delle Imprese è condizione necessaria per lo svolgimento di taluni adempimenti richiesti per l’accesso al CNCI). 2. Lo stato di crisi reversibile Per poter accedere alla CNCI è necessario che l’impresa si trovi in stato di crisi (o di c.d. pre-crisi), ossia, più precisamente, che si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza”. Tale stato di crisi non dev’essere, tuttavia, irreversibile, ma tale che il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile: deve trattarsi, cioè, di uno stato di crisi reversibile. Va precisato che, secondo il CCII (art. 2, CCII), per “crisi”, si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. 3. L’accesso alla CNCI L’accesso alla CNCI avviene mediante la presentazione della domanda, da parte dell’imprenditore, di nomina dell’esperto indipendente (il professionista che coordinerà le trattative), da rivolgere al Segretario Generale della Camera di Commercio competente, avvalendosi dell’apposita Piattaforma Telematica Nazionale. La presentazione di tale domanda dev’essere accompagnata dai seguenti documenti (art. 17, co. 3°, CCII): Poiché, in un primo tempo, è emerso che per ottenere i certificati cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono può essere necessario attendere un periodo di tempo non trascurabile, spesso non compatibile con le esigenze dell’impresa in crisi, un recente intervento normativo (D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 38) ha opportunamente previsto che i certificati stessi possano essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva, che attesti l’avvenuta presentazione, almeno 10 giorni prima, della richiesta agli enti competenti, il che rende molto più agevole l’accesso alla procedura. Una volta accettato l’incarico, l’esperto nominato deve anzitutto consultare la documentazione allegata dall’imprenditore e poi convocare l’imprenditore stesso per valutare se vi sia effettivamente una concreta prospettiva di risanamento dell’impresa. In caso affermativo, l’esperto convocherà le parti interessate per lo svolgimento delle trattative, mentre, in caso negativo ne darà comunicazione all’imprenditore e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che disporrà l’archiviazione dell’istanza di CNCI. 4. Le trattative Le trattative si svolgono sotto il coordinamento dell’esperto indipendente. Nello svolgimento delle trattative tutte le parti sono tenute agli obblighi di collaborazione e di riservatezza (art. 16, co. 6°, CCII). Ciò significa che i creditori e le altre controparti (ad es. fornitori, terzi contraenti, dipendenti) devono collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e devono dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. Un particolare obbligo grava poi sui creditori bancari e finanziari i quali sono obbligati a una partecipazione attiva e informata alle trattative. Tale previsione mira a superare uno dei principali ostacoli che l’imprenditore (specie se piccolo o medio) incontra nel tentativo di risanamento dell’impresa, ossia l’attivazione di un dialogo con i creditori finanziari che gli consenta di ottenere risposte tempestive da parte di questi ultimi. La durata massima delle trattative è di 180 giorni, che possono essere prorogati di ulteriori 180 giorni con il consenso unanime delle parti. Al termine dell’incarico, l’esperto ha l’obbligo di redigere una relazione finale, con cui deve dare conto di come si sono svolte le trattative e del relativo esito (tale relazione assume particolare rilevanza qualora l’imprenditore intenda accedere al concordato semplificato, di cui si dirà al paragrafo 6, che segue). 5. I possibili esiti della CNCI Se le trattative hanno successo, la CNCI può concludersi con una soluzione negoziale che sia tale da condurre al superamento della crisi d’impresa, anche facendo ricorso ad uno degli strumenti di superamento della crisi d’impresa disciplinati dal CCII. In particolare, la CNCI può condurre: 6. I peculiari vantaggi di cui può beneficiare l’imprenditore che accede alla CNCI Come accennato in principio, il CNCI – oltre ad agevolare lo svolgimento delle trattative, grazie all’azione dell’esperto indipendente e agli obblighi di collaborazione e di riservatezza gravanti su tutte le parti (e, in particolare, sui creditori finanziari, tenuti a una partecipazione attiva ed informata alle trattative stesse) – può far ottenere all’imprenditore dei peculiari benefici, che possono rivelarsi di grande utilità. Ci si riferisce, in primo luogo, alle misure protettive e cautelari. Le misure protettive hanno lo scopo di consentire all’imprenditore di coltivare le trattative evitando di subire azioni (esecutive o cautelari) da parte dei creditori, azioni che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il buon esito delle trattative stesse (si pensi, ad esempio, al pignoramento dei conti correnti che bloccherebbe la liquidità dell’impresa). Tali misure consistono nel divieto per i creditori stessi di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Inoltre i creditori non possono acquisire diritti di prelazione sui suoi beni, senza l’accordo con l’imprenditore. Le misure cautelari, invece, non hanno contenuto predeterminato e, dunque, il loro contenuto può essere definito in funzione delle concrete esigenze dell’impresa, allo scopo di consentirne il risanamento (ad esempio, l’inibizione all’iscrizione dell’imprenditore nella Centrale Rischi di Banca d’Italia). La durata delle misure viene fissata dal Tribunale e dev’essere compresa fra i 30 e i 120 giorni. Tale durata può essere prorogata dal Tribunale, ma la loro durata complessiva non può superare i 240 giorni. Va precisato che, per ottenere le misure protettive e cautelari, l’imprenditore deve farne richiesta al momento della presentazione della domanda di nomina dell’esperto e, in seguito, le stesse sono oggetto di verifica da parte del Tribunale che può confermarle o revocarle, qualora ritenga non siano necessarie o utili al successo della CNCI. Inoltre, la domanda di concessione misure protettive e cautelari è soggetta a pubblicità, dovendo essere iscritta nel registro delle imprese. Il secondo possibile beneficio di cui può godere l’imprenditore è rappresentato concordato semplificato. L’imprenditore può accedere al concordato semplificato quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative: (a) si sono svolte secondo correttezza e buona fede, (b) non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni indicate al paragrafo 5 che precede (i primi cinque punti). In tal caso l’imprenditore deve presentare una proposta di concordato per cessione dei beni, corredata da un piano di liquidazione e dal corredo documentale previsto dal CCII (art. 39). Tale proposta (a differenza di quanto accade nel concordato preventivo “ordinario”) non è soggetta al voto dei creditori (che possono solo presentare opposizione), ma solamente all’omologazione del Tribunale. In particolare, il Tribunale omologa la proposta qualora verifichi che la stessa rispetta l’ordine delle cause di prelazione, che il piano di liquidazione è fattibile e che la proposta medesima non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e, comunque, arrechi una qualche utilità a ciascun creditore. Si tratta, dunque, di una possibilità di accesso al concordato liquidatorio, agevolata rispetto a quello “ordinario”, poiché, come accennato, consente di evitare il voto dei creditori, sul presupposto che le trattative siano state condotte secondo buona fede e correttezza e che la soluzione proposta non sia svantaggiosa, per i creditori, rispetto a quanto accadrebbe in caso di liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento). Si aggiunga, infine, che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di nomina dell’esperto, non può essere pronunciata, a carico dell’imprenditore, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (la “vecchia” sentenza dichiarativa di fallimento). Avv. Giovanni Prearo
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