Quando un figlio nasce fuori del matrimonio, vale a dire da persone tra loro non coniugate, l’attribuzione della genitorialità presuppone necessariamente l’atto del riconoscimento. In altri termini, la madre e il padre che non sono uniti in matrimonio al momento della nascita o del concepimento del figlio, saranno considerati genitori di quest’ultimo solo se lo riconoscono. Il riconoscimento del figlio può essere validamente eseguito all’interno dell’atto di nascita, oppure tramite un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita, resa davanti all’ufficiale dello stato civile; oppure in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma. Se un genitore riconosce il figlio alla nascita e l’altro no, quest’ultimo potrà riconoscerlo in un momento successivo solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se il figlio è di età inferiore ai quattordici anni; ovvero, con il consenso del figlio stesso se quest’ultimo è già ultra quattordicenne. È POSSIBILE PER IL GENITORE CHE HA RICONOSCIUTO IL FIGLIO PER PRIMO NEGARE IL CONSENSO AL RICONOSCIMENTO DEL SECONDO GENITORE? Sì, è possibile, ma solo se il figlio è ancora infra quattordicenne e il riconoscimento dell’altro genitore non risponde all’interesse del minore. La mancanza di consenso, in ogni caso, non determina una preclusione definitiva al riconoscimento del secondo genitore. Quest’ultimo, infatti, può impugnare il rifiuto del primo genitore ricorrendo al giudice competente affinché emetta un provvedimento autorizzativo, sostitutivo del consenso. Anche il giudice adìto, che si porrà in una posizione di estrema garanzia a tutela del minore, potrà autorizzare il secondo riconoscimento solo se ritiene che sia conforme all’interesse del figlio. Pertanto, il criterio che deve guidare la decisione del giudice è lo stesso che deve guidare il consenso del primo genitore, cioè l’interesse del figlio. QUANDO PUÒ DIRSI CHE IL RICONOSCIMENTO NON RISPONDE ALL’INTERESSE DEL FIGLIO? Secondo l’orientamento maggioritario, in via generale il riconoscimento risponde all’interesse del figlio perché realizza il suo diritto all’identità personale, dunque il suo diritto a conoscere le proprie origini biologiche; tuttavia è contrario al suo interesse quando rischia di produrre una forte compromissione del suo sviluppo psico-fisico. Detto altrimenti, il riconoscimento del figlio naturale costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore. IN QUALI CASI È STATO RITENUTO CHE IL RICONOSCIMENTO RISCHIA DI PRODURRE UN DANNO GRAVISSIMO ALLO SVILUPPO DEL MINORE? In un caso la Cassazione ha negato l’autorizzazione al riconoscimento in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore richiedente, essendo questi inserito nell’ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati (Cassazione Civile, 16 novembre 2005, n. 23074). In un altro, invece, la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie, per il reato di abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi) non è stata considerata una condizione sufficiente per negare il riconoscimento; e neppure il rischio di un eventuale distacco del minore dal contesto familiare è stato considerato un fatto sufficiente per giustificare il diniego del riconoscimento (Cassazione Civile, 3 febbraio 2011, n. 2645). In un’altra occasione la suprema Corte ha affermato che è contrario all’interesse del minore il riconoscimento da parte del padre di religione musulmana, se costui è portatore di un modello culturale violento e prevaricatore nei rapporti con le donne. In tal caso la Cassazione ha accolto il ricorso della madre italiana contro il padre di sua figlia che, dopo averla invitata più volte ad interrompere la gravidanza, ha rivendicato il ruolo di genitore, insistendo per portare la figlia in Egitto, suo Paese d’origine, e farla educare dalla nonna paterna secondo i dettami della sua religione (Cassazione Civile, 30 giugno 2021, n. 18600). In quest'ultimo caso la Cassazione ha ritenuto che l’abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre fosse in grado di provocare un gravissimo danno allo viluppo del minore e, pertanto, ha ritenuto che fosse condizione ostativa al riconoscimento. UNA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO (Cassazione civile , 23 febbraio 2023 , n. 5634) Molto recentemente, nel solco dell’orientamento sopra illustrato, la Cassazione ha affermato che “il bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del suo sviluppo psico-fisico, deve essere effettuato dal giudice sulla base di un percorso motivazionale che dia conto della cornice fattuale in cui si estrinseca il caso concreto” . Tradotto in parole semplici, la suprema Corte ha evidenziato che il giudice, per stabilire se il riconoscimento risponde all’interesse del figlio, deve tenere conto di tutte le variabili del caso concreto e darne atto nel contenuto della sua sentenza. Nella fattispecie, la madre si era opposta al riconoscimento del padre poiché quest’ultimo era stato aggressivo nei suoi confronti durante la pregressa convivenza. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione al padre, poiché gli episodi di violenza lamentati dalla madre erano oggetto di accertamento nel procedimento penale ancora in corso; inoltre, essi erano da considerarsi occasionali e non di gravità tale da impedire il riconoscimento; infine, la consulenza tecnica d’ufficio espletata sul padre nel primo grado di giudizio non aveva evidenziato alcun tratto patologico a carico di quest’ultimo. La Corte di Cassazione ha quindi confermato l’autorizzazione al riconoscimento del padre, affermando che le motivazioni della Corte d’Appello, sopra riportate, erano sufficienti per sostenere che nel caso specifico non vi fosse il pericolo di forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del figlio. Avv. Alberto Pisanello
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