È stata attribuita tutela giuridica alla ricetta di una determinata pietanza nuova e originale, sia nel modo in cui la stessa è stata scritta sia nel risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi rilevanti ed importanti della stessa. Un sapore, invece, non è ancora riconosciuto tutelabile dal diritto d’autore né depositabile come marchio di gusto e non lo sarà fino a quando la tecnologia non avrà fornito un modo oggettivo di determinarlo e descriverlo con chiarezza e precisione. Può essere tutelata una ricetta? Il lavoro intellettuale degli chef è stato riconosciuto per la prima volta da una sentenza del Tribunale di Milano che ha garantito la tutela del diritto d’autore al creatore di alcune ricette pubblicate sul proprio sito web, nei confronti di chi le aveva riprodotte su un proprio libro di ricette, senza l’autorizzazione del titolare del diritto. Con la sentenza del 13 marzo 2013, n.9763 il Tribunale di Milano, infatti, riconosce che “ai testi pubblicati dall'attore sul suo sito web debba essere assicurata la tutela del diritto d'autore. Essa si appunta, invero, non sui contenuti dellericette dei vari tipi di salumi o delle istruzioni per l'esecuzione delle varie fasi di preparazione degli stessi, quanto piuttosto sulla forma espressiva delle stesse che deve essere ritenuta rilevante ai fini della tutela richiesta. Essa comprende sia il linguaggio e l'esposizione degli elementi che compongono i testi - ancorchè di semplice costruzione - che il risultato concreto dell'attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti e che costituiscono nel caso di specie il più rilevante gradiente di originalità che denota la sussistenza di un sia pur minimo - come d'uso in materia di diritto d'autore - apporto personale dell'autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti e già integralmente disponibili per qualsiasi soggetto”. Il tribunale ha riconosciuto il plagio delle ricette anche se i testi non erano stati integralmente copiati ma riportati attraverso una “parziale parafrasi del testo originario, che appare sostanzialmente e direttamente riconoscibile nei corrispondenti brani del volume delle convenute. Il Tribunale ha dato tutela al risultato concreto della ricetta, ovvero alla selezione e ricerca degli elementi, ma solo in quanto posti in forma scritta. Al momento pertanto una tutela della ricetta non scritta, ma solo, “servita” nei ristoranti o assaporata, non è tutelata. È pertanto opportuno pubblicare le proprie ricette su blog o libri o comunque provvedere a dare loro una forma espressiva, anche segreta, ma a cui sia possibile dare data certa, per esempio depositandole in SIAE. Può essere tutelato un sapore? Se il sapore di un alimento possa essere protetto o meno ai sensi del diritto d’autore è un quesito a cui è stata data una risposta negativa dalla Corte di Giustizia Europea (C-310/17, del 13/11/2018), che ha messo, per il momento, una pietra tombale sull’argomento. La Corte ha ritenuto mancante, allo stato della tecnica, il necessario requisito della determinabilità dell’oggetto della tutela. Ha statuito la Corte che: “L’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato Non potendo pertanto avere dei criteri oggettivi per la descrizione e determinazione di un sapore al momento e fino a che l’intelligenza artificiale non avrà trovato uno strumento di analisi del gusto oggettiva, un sapore non potrà essere tutelato. Per motivi analoghi non è possibile registrare un marchio di gusto in conformità all'articolo 4 e 3 del regolamento del Marchio Unico Europeo, che esclude specificamente il deposito di campioni e richiede che l’oggetto della tutela debba essere descritto con chiarezza e precisione. Si può tutelare un piatto gourmet come design, marchio o brevetto? Molte volte il risultato della pietanza ha una particolare forma, che può essere tutelata, se nuova e originale, come disegno. Altre volte alla ricetta viene attribuito un nome che, se distintivo, può ricevere la tutela come marchio. Le tutele possono ovviamente coesistere e rendere ancora più forte l’esclusiva concessa dal Diritto d’Autore al creatore della ricetta. Esistono casi, più rari, in cui per favorire o addivenire ad un determinato risultato culinario, il creatore debba risolvere dei problemi tecnici o creare strumenti funzionali, allo scopo. In tali ultimi casi, l’inventore può accedere alla tutela del modello di utilità o del brevetto per invenzione industriale, sempre che detto risultato sia nuovo ed inventivo, oltre che industriale. Questa è sicuramente un’eccezione, perché generalmente la ricetta in sé, intesa come accostamento di ingredienti e proporzioni degli stessi non risolve nessun problema tecnico né contribuisce allo sviluppo della tecnica o della tecnologia. Devono invece ritenersi incluse nell’ambito di applicazione della tutela brevettuale le modifiche ai prodotti e procedimenti esistenti finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte e nella prassi del settore. Certamente non è questo il caso delle attività attinenti alla formulazione (o riformulazione) di nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico effetto riguardi, in senso ampio, il “gusto” del prodotto, attraverso l’ottenimento, in particolare, di un sapore diverso per venire incontro ai gusti ed alle esigenze dei clienti o dei consumatori finali, ma potrebbe accedere alla tutela il caso di nuove ricette che, risolvano problemi tecnici prima irrisolti, come per esempio, includano alimenti che permettano la lievitazione con farine che di per sé allo stato dell’arte non possono lievitare. Ci sono delle restrizioni pubbliche alla commercializzazione di antiche ricette tradizionali? La risposta è sì. Esistono, infatti, ricette tipiche della tradizione di determinate e aree del paese, che vengono protette come Specialità Tradizionale Garantita e pubblicate nel relativo registro. In tal caso i produttori che intendono porre in commercio la specialità tradizionale garantita (STG), sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Nel disciplinare è contenuta la ricetta. Si veda come esempio il (Provvedimento 06/04/2022, pubblicato in G.U. 15 aprile 2022, n. 89): Iscrizione della denominazione «Vincisgrassi alla maceratese» nel registro delle specialità tradizionali garantite. Avv. Valentina Stamerra
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