Di quali rimedi dispone un consumatore che abbia ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo ed abbia omesso di presentare opposizione entro il termine di legge? Tali principi, infine, sono stati fatti propri anche dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479. Che cos'è il decreto ingiuntivo? E il decreto ingiuntivo non opposto? Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di condanna (al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di un bene mobile) che viene emesso dall’Autorità Giudiziaria all’esito di un procedimento di cognizione sommaria (il c.d. procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.), in favore del creditore che abbia offerto al Giudice la prova scritta del proprio credito (ad es. un contratto o una ricognizione di debito): in tal caso, il Giudice emette il decreto ingiuntivo in assenza di contraddittorio, ossia senza che la parte nei cui confronti è stata rivolta la domanda di condanna sia stata convenuta in giudizio e abbia dunque avuto modo di difendersi. Quest’ultima può svolgere le proprie difese solo dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo stesso, presentando opposizione entro il quarantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo stesso (art. 641 c.p.c.). Qualora, tuttavia, la parte intimata non presenti opposizione entro il predetto termine di quaranta giorni, il decreto ingiuntivo diviene definitivo, non essendo più impugnabile (se non per alcune ragioni attinenti la validità della notifica del decreto medesimo), così che il decreto acquisisce “efficacia di giudicato” (ossia, ai sensi dell’art. 2909 c.c., “fa stato ad ogni effetto fra le parti”). Tale “efficacia di giudicato” copre anche i presupposti sui quali la condanna è stata pronunciata e, fra questi, anche la validità del titolo sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo. Dunque, se viene emesso un decreto ingiuntivo sulla base di un contratto che sia in tutto o in parte nullo, ma il destinatario del decreto stesso non ha presentato opposizione entro il termine di legge (i quaranta giorni), l’“efficacia di giudicato” copre anche la validità del contratto posto a fondamento del decreto stesso: il contratto posto alla base del decreto ingiuntivo e tutte le clausole in esso contenute sono quindi considerate valide, come se fossero state esaminate (e ritenute tali) dal Giudice, sebbene ciò – proprio per la natura sommaria del procedimento monitorio – non sia mai avvenuto (è il c.d. giudicato implicito). La questione su cui si è pronunciata la Grande Sezione della CGUE con la sentenza 17.5.22 C 931-19 e C 836-19 In questo quadro si inserisce la Sentenza CGUE (Grande Sezione) 17.5.22 (cause C 931-19 e C 836-19 riunite) (Banco di Desio – SPV Do Bank), che ha riconosciuto il diritto del consumatore di eccepire l’invalidità di clausole abusive che siano contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo non opposto (ossia il decreto ingiuntivo avverso il quale non sia stata presentata opposizione entro il predetto termine di quaranta giorni). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato due casi analoghi (e riuniti), entrambi oggetto di rinvio da parte del Tribunale di Milano, nei quali due istituti di credito (SPV Project 1503 S.r.l. – DoBank S.p.A., in un caso, e Banco di Desio e della Brianza, nell’altro) avevano ottenuto ciascuno un decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori di altrettante imprese. I fideiussori ingiunti, entrambi consumatori, non avevano presentato opposizione ai rispettivi decreti ingiuntivi entro il termine di legge e, pertanto, i decreti stessi avevano acquisito efficacia di giudicato. Nei procedimenti di esecuzione forzata che ne sono seguiti, i giudici dell’esecuzione hanno rilevato che talune clausole contenute nelle fideiussioni poste a fondamento dei procedimenti di esecuzione medesimi (in particolare, le clausole sul calcolo degli interessi moratori e le clausole penali) potevano presentare carattere abusivo e hanno pertanto invitato le parti al contraddittorio sul punto. Ciascuno dei consumatori ha dunque dichiarato di voler invocare la natura abusiva delle clausole contrattuali, mentre gli istituti di credito hanno eccepito l’intervenuto passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi affermando che l’esame circa la validità delle clausole del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo fosse ormai precluso. Il giudice del procedimento esecutivo ha dunque sospeso i due procedimenti esecutivi sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale: la disciplina processuale italiana in merito al giudicato implicito che si viene a formare sul decreto ingiuntivo non opposto è compatibile con la tutela che il diritto europeo riconosce al consumatore (in particolare gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/2013 e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea)? Le motivazioni della Sentenza CGUE (Grande Sezione) 17.5.22 (cause C 931-19 e C 836-19) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nel senso della incompatibilità del diritto processuale italiano con quello europeo, sotto il profilo ora evidenziato, con la seguente motivazione: Cosa può fare il consumatore che non si è opposto al decreto ingiuntivo? Le conseguenze della Sentenza in esame sono particolarmente significative (le sentenze dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europe hanno efficacia di fonte del diritto comunitario) in quanto, per l’appunto, viene riconosciuto il diritto del consumatore di eccepire l’abusività (derivante dalla violazione di norme che mirano a tutelare il consumatore) di clausole contenute nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo avverso il quale il medesimo consumatore non abbia presentato opposizione entro il termine di legge. È pur vero che tale deroga al c.d. “giudicato implicito” sussiste solo a condizione che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non abbia esaminato la questione dell’abusività delle clausole, tuttavia, va considerato che il giudice (in un procedimento monitorio) di fatto - quantomeno sino ad oggi - non prende mai in esame l’eventuale natura abusiva (o comunque l’invalidità) delle clausole del contratto da cui deriva il credito azionato, e ciò proprio perché il procedimento monitorio ha natura sommaria (ossia si svolge in assenza di contradditorio fra le parti), mentre tali questioni saranno sottoposte al Giudice solo nell’eventuale giudizio di opposizione. Quindi, allo stato attuale, il consumatore che abbia ricevuto un decreto ingiuntivo e non abbia presentato opposizione entro il termine di quaranta giorni, potrà comunque presentare opposizione, in sede esecutiva, al fine di far valere la invalidità di una o più clausole che siano contenute nel contratto sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti (si veda più in dettaglio l'ultimo paragrafo). Che cosa accade qualora il procedimento esecutivo si sia già concluso? Parliamo dei profili risarcitori (CGUE – Grande Sezione - 17 maggio 2022 - causa C-600/19). Cosa accade se il procedimento esecutivo è già giunto a conclusione e il bene pignorato è già stato alienato o assegnato a terzi? Anche in tal caso, il consumatore non è privo di tutela. Con la seconda sentenza sopra citata, anch’essa pronunciata il 17 maggio 2022, la CGUE (Grande Sezione) (causa C-600/19), con motivazione analoga a quella della sentenza già esaminata, ha ritenuto che, nel caso di cui si è detto – pur non essendo possibile procedere all’annullamento della vendita forzata o dell’assegnazione del bene, ormai perfezionatasi – va comunque tutelato il consumatore, riconoscendogli il diritto alla tutela risarcitoria, cosicché sia ristorato del pregiudizio che egli ha subito in conseguenza dell’applicazione delle clausole abusive contenute nel contratto su cui l’esecuzione forzata è stata eseguita. Dunque, in tale ipotesi, il consumatore che abbia subito l’espropriazione di un bene (mobile o immobile) o l’assegnazione a terzi di un credito, all’esito di un procedimento esecutivo, basato su un decreto ingiuntivo non opposto, potrà far valere il diritto al risarcimento del danno subito, sul presupposto che il decreto ingiuntivo medesimo è stato emesso in forza di un contratto che contiene clausole abusive per violazione del diritto del consumatore. Il recepimento di tali principi da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479, e dei giudici di merito italiani Tali principi sono stati prontamente recepiti dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite la quale, con la sentenza 6 aprile 2023 n. 9479, proprio alla luce delle due menzionate sentenze di CGUE, ha enunciato (nell’interesse della legge) il seguente, articolato, principio di diritto: Quanto poi ai giudici di merito, già in precedenza, il Tribunale di Milano, con la sentenza 9 gennaio 2023, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale un consumatore aveva presentato opposizione tardiva (dopo il termine di 40 giorni), in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE, ha superato tale preclusione processuale accertando la nullità di una clausola contrattuale che violava la tutela consumeristica (si trattava, in particolare, della clausola di deroga al foro esclusivo del domicilio del consumatore), affermando di conseguenza la propria incompetenza territoriale. Avv. Giovanni Prearo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la Sentenza della Grande Sezione del 17 maggio 22 (cause C 931-19 e C 836-19 riunite), ha introdotto una significativa innovazione nel diritto processuale civile italiano, riconoscendo il diritto del consumatore ad opporsi al decreto ingiuntivo, anche dopo che sia decorso il termine di legge, al fine di far valere l’eventuale abusività di clausole che siano contenute nel contratto sulla cui base il decreto ingiuntivo stesso è stato emesso.
Un’altra sentenza della CGUE (Grande Sezione) (Ibercaja Banco SA), 17 maggio 2022 (causa C-600/19), poi, ha affermato il medesimo principio, declinandolo sotto il profilo risarcitorio. Vediamo di cosa si tratta.
(i) il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista, sia sotto il profilo del potere negoziale, che sotto quello dell’informazione; di conseguenza le clausole abusive non vincolano il consumatore (artt. 6 e 7, Direttiva 93/2013);
(ii) il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale;
(iii) sebbene il principio di cosa giudicata rivesta grande importanza nel diritto europeo e in quello degli stati nazionali, e sebbene non sia assoluta la tutela del consumatore, in assenza di un controllo giudiziale efficace circa il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto, il rispetto dei diritti del consumatore (come definiti dalla Direttiva 93/2013) non può essere garantito;
(iv) una normativa nazionale secondo la quale un esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata, anche in essenza di qualsiasi motivazione in tal senso, può rendere di fatto inefficace l’obbligo del giudice nazionale di procedere d’ufficio all’esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
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