Violenza domestica e misure di protezione urgenti

La violenza domestica e/o di genere è da sempre un fenomeno emergenziale. Quando gli abusi o i maltrattamenti si consumano all’interno dell'ambito familiare è opportuno intervenire con rapidità per scongiurare il verificarsi di conseguenze peggiori.

Per questo motivo l’Autorità giudiziaria può adottare con urgenza misure di protezione, ordinando al coniuge o al convivente responsabile della condotta illecita di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di non avvicinarsi più ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima.

Il provvedimento può essere disposto dal Tribunale civile in via d’urgenza su istanza di parte oppure, nei casi di condotte costituenti illecito penale, direttamente dalla Polizia giudiziaria su autorizzazione del Pubblico ministero in via cosiddetta “precautelare”.

Per ottenere l'allontanamento dalla casa familiare è necessario presentare una denuncia penale

Non è necessario denunciare il coniuge o il convivente per ottenere il suo allontanamento dall’abitazione familiare. Può anche essere sufficiente rivolgersi ad un Avvocato il quale domanderà al Tribunale civile l’adozione di un ordine di protezione contro gli abusi familiari. Anche la parte interessata può presentare personalmente il ricorso, ma è sempre consigliabile farsi assistere da un Legale di fiducia.

Una volta ricevuta l'istanza, il Giudice potrà ordinare al responsabile della violenza di:
•   cessare la condotta pregiudizievole;
•   allontanarsi dalla casa familiare;
•   non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, come il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine, il domicilio di altri prossimi congiunti ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli, purché il colpevole non debba frequentare gli stessi luoghi per motivi di lavoro o salute.

Ove necessario, il Giudice può ordinare anche l’intervento dei Servizi sociali e delle associazioni che abbiano il fine di sostenere e accogliere donne, minori o altri soggetti vittime di abusi o maltrattamenti. Il Giudice può ordinare anche il pagamento di un assegno periodico di mantenimento a favore di chi, per effetto dell’allontanamento, si trovi improvvisamente in condizioni di disagio economico.

L’ordine di protezione contro gli abusi familiari può essere disposto solo se le condotte del responsabile hanno causato alla vittima un grave danno all’integrità psico-fisica o alla libertà. L'istituto è disciplinato dal codice civile e dal codice di procedura civile secondo cui il Giudice, una volta ricevuto il ricorso dell’Avvocato, fissa e celebra l’udienza di comparizione delle parti, all’esito della quale adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni.

Gli ordini di protezione possono essere disposti d'urgenza? Qual è la procedura?

La Legge stabilisce che nei casi di maggiore urgenza il Giudice può adottare gli ordini di protezione appena dopo il deposito del ricorso e prima ancora di fissare l’udienza di comparizione delle parti. In questi casi l’udienza si terrà successivamente ed entro un termine di quindici giorni al solo fine di decidere se confermare, modificare o revocare il provvedimento già emesso in via d’urgenza.

È così garantita una tutela ancora più rapida per i casi maggiormente critici e delicati. L’Avvocato dovrà segnalare al Tribunale l’urgenza e domandare nelle sue conclusioni l’immediata adozione dell’ordine di protezione inaudita altera parte.

In quali casi le forze dell'Ordine possono intervenire urgentemente per allontanare dalla casa familiare il responsabile di violenza domestica?

Quando qualcuno è colto in flagranza di reato (come, ad esempio, nel caso di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, prostituzione minorile, violenza sessuale, stalking, etc..), gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico ministero (P.m.), possono disporre d’urgenza l’allontanamento dalla casa familiare del soggetto responsabile. Tale ipotesi è disciplinata dall'articolo 384-bis del codice di procedura penale.

L'articolo 282-bis, comma 6 dello stesso codice elenca invece, in maniera tassativa, quali sono i reati per cui è applicabile la misura precautelare. Naturalmente, anche in questi casi l’allontanamento dalla casa familiare è accompagnato dal divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

La misura nel suo complesso può essere disposta validamente solo se esiste il fondato motivo di ritenere che la condotta criminosa venga reiterata con grave ed attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. Entro le quarantotto ore successive dall’adozione della misura il P.m. deve richiedere al Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) la convalida del provvedimento.

L'allontanamento dalla casa familiare può essere ordinato se la convivenza è finita?

Quando la violenza si consuma tra due soggetti non più conviventi viene da chiedersi se sia possibile disporre l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare. Infatti, in una situazione di cessata convivenza, non si dovrebbe neppure più parlare di casa familiare!

A ben vedere, però, se la risposta fosse davvero negativa verrebbe meno anche la possibilità di vietare al responsabile della condotta illecita di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Tale divieto è infatti concepito nel nostro ordinamento giuridico solo come una conseguenza dell’allontanamento dalla casa familiare e negando l’applicabilità di una misura si negherebbe l’applicabilità anche dell’altra.
Questo determinerebbe un’irragionevole discriminazione del soggetto non più convivente il quale rischierebbe di ricevere una tutela inferiore rispetto all’ipotesi in cui la sua convivenza fosse ancora in essere.

Si è posto quindi un problema di carattere applicativo che è stato tuttavia risolto dalla recente “riforma Cartabia” almeno per quanto riguarda gli ordini di protezione dagli abusi familiari adottabili in ambito civilistico. È stato infatti introdotto nel codice di procedura civile l'articolo 473-bis.69, comma 1 il quale nell'ultimo periodo prevede espressamente la possibilità per il Giudice adìto di disporre l’allontanamento ed il conseguente divieto di avvicinamento anche quando è già cessata la convivenza tra l’autore dell’illecito e la persona danneggiata.

Per quanto concerne invece l’applicazione dell’analoga misura precautelare in ambito penalistico, non è stata introdotta una norma ad hoc che fornisca una chiara indicazione di carattere risolutivo. In mancanza è quindi intervenuta la Corte di cassazione (Cass. pen., sez. V, n° 4572 del 13.01.2023) che ha sostanzialmente risolto il quesito in senso positivo, ammettendo anche in ambito penalistico la possibilità di adottare la misura precautelare nei casi di cessata convivenza.

Qual è la posizione della Corte di Cassazione Penale?

Nel caso specifico la Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva negato la convalida del provvedimento disposto d’urgenza dai Carabinieri, previa autorizzazione del P.m., con cui era stato ordinato all’ex convivente, indagato per stalking, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Nella specie, l’indagato era stato accusato di condotte persecutorie a danno dell’ex convivente consistite nell'accedere alla sua abitazione e nell’aver tentato in tutti i modi di riallacciare la relazione, anche attendendola lungo la strada ed inviandole numerosi messaggi, con la creazione di uno stato di ansia e di paura nella donna che si era dunque rivolta ai Carabinieri.

Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di convalida del provvedimento precautelare in quanto a suo avviso, essendo cessata la convivenza tra i due soggetti, non poteva più parlarsi di casa familiare e pertanto il provvedimento doveva considerarsi illegittimo poiché non conforme al suo specifico modello legale di cui all'articolo 384-bis c.p.p. rubricato "allontanamento d'urgenza dalla casa familiare".

Contro la mancata convalida ha proposto ricorso per cassazione il P.m. il quale ha evidenziato che la motivazione adottata dal G.i.p., benché conforme al dato letterale della norma, ne pregiudicava la compiuta attuazione: infatti, pur sussistendo nel caso concreto le condizioni per l'intervento d'urgenza, si impediva il raggiungimento del fine protettivo cui la misura è preposta.

La Corte di cassazione ha quindi accolto il ricorso del P.m., condividendo le considerazioni di quest’ultimo; ha affermato che la nozione di convivenza, ai fini dell’adozione del provvedimento d’urgenza, “va calibrata in termini attenti e rispettosi della lettera di legge, ma anche tenendo conto delle finalità di protezione perseguite attraverso la misura precautelare di scongiurare il grave ed attuale pericolo per la vita e l’integrità fisica della persona offesa”.

La Corte ha inoltre richiamato il precedente orientamento della cassazione civile la quale ha coniato una nozione di convivenza non coincidente con quella di semplice coabitazione, avendo evidenziato in più occasioni che “è necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica, ma non originato soltanto da queste, dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato” (Cass. Civ., sez. III, n° 9178 del 13.04.2018; sez. III, n° 7128 del 21.03.2013).

In conclusione, secondo la Corte è legittimo il provvedimento precautelare che disponga l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima quand’anche non sia più in atto la convivenza, intesa come coabitazione già esistita, ma siano sussistenti quegli elementi concreti che depongano per una perdurante frequentazione del soggetto colpevole in quel domicilio domestico.


Avv. Alberto Pisanello

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