La normativa sul diritto d’autore tutela il modo nel quale l’idea viene espressa. Oggetto di protezione, dunque, può essere la forma assunta dal metodo, non l’idea in sé, benché nuova ed originale. Un esempio renderà più chiaro il concetto: l’idea di un metodo di allenamento in ambito sportivo che adatti a detto sport una specifica pratica buddista di per sé non è tutelabilie. Non è tutelabile l’idea di adattare una pratica buddista per un allenamento sportivo. Tuttavia l’esposizione di come fare, la pubblicazione delle fasi, la sequenza delle immagini che mostrano come allenarsi o praticare, le schede tecniche, le illustrazioni, tutto il materiale didattico quindi la forma con cui il particolare metodo è espresso è invece tutelabile, come opera autoriale. Ovviamente bisogna depositarlo oppure pubblicarlo in modo che abbia una data certa. Anche il nome con cui quel metodo è conosciuto è tutelabile. Naturalmente deve essere depositato. Un altro esempio può essere utile Il metodo Pranic healing è stato registrato, così che solo chi lo ha registrato può utilizzare quel nome e nessun altro, almeno che non sia espressamente autorizzato dal proprietario del Titolo di proprietà Industriale. Se poi quel metodo risolve dei problemi tecnici, fornisce delle utilità o delle comodità di applicazione prima non note, queste soluzioni di natura tecnica posso essere depositate con altra e separata privativa. Per esempio il metodo di lavaggio in lavatrice della biancheria che consente di estrarre acqua dagli indumenti (la così detta azione di centrifuga) è stato un metodo detenuto in monopolio. È importante pertanto fare le mosse giuste prima di pubblicare una propria idea innovativa sul web, proprio perché l’idea in sé non sarà mai tutelata e altri potrebbero farla propria e magari tutelarla a loro nome nell’adeguata forma espressiva. È importante affidarsi ad un professionista qualificato per la tutela del metodo ideato, per delineare e distinguere tra tutela autoriale e brevettuale, posto che gli insegnamenti di natura tecnica e scientifica, se ne hanno i requisiti, possono divenire oggetto di diverse forme di privativa. Anche la scelta del nome è importante perché non deve essere, come spesso accade, troppo descrittiva del metodo stesso. Non tutti i metodi, inoltre, sono tutelabili Per esempio i metodi di trattamento terapeutico del corpo umano non possono essere oggetto di brevetto per l’evidente necessità di metterli immediatamente a disposizione del personale medico e tecnico per l’evoluzione della conoscenza e delle cure, garantita dall’art. 33 della Carta Costituzionale. Tuttavia i nomi fantasiosi con cui divengono poi conosciuti, possono appartenere ad una sola persona, così come la particolare forma espressiva. Chiarita la non tutelabilità dell’idea astratta di un metodo, si precisa che possono godere invece di tutela le particolari forme nelle quali esso venga trasposto, ivi compresi i lavori di sintesi, come le dispense, le schede tecniche, le applicazioni scientifiche, i nomi e i simboli grafici che servono a distinguerle e le funzioni tecniche che apportano. La giurisprudenza infatti tende sempre più a tutelare: La direzione nella quale sembra muovere il diritto della proprietà intellettuale, in ogni suo aspetto, è di considerare la fondamentale esigenza di protezione del lavoro creativo, per incentivare il progresso, ma di individuare, al tempo stesso, dei limiti alle privative troppo generiche che arriverebbero a monopolizzare un’idea. In determinati ambiti tutelati dalla costituzione la giurisprudenza è più severa con la tutela autoriale. A tale proposito è utile citare la sentenza del Tribunale di Milano, del 24/12/2015, in tema di diritto d’autore. La controversia ha riguardato un metodo d’ausilio nell’apprendimento per bambini non vedenti che è stato usato da terzi in modo non autorizzato ma con forme (didattiche, letterarie, educative e formative) differenti, sotto nomi differenti. La base giuridica dell’esclusiva nel caso specifico è stata vista nel diritto di esclusiva riconosciuto dal Diritto d’Autore. L’Associazione Italiana Ricerche metodo Terzi, ha dedotto infatti di essere titolare di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione economica delle opere della Signora Ida Terzi (denominate metodo Spazio Temporale Terzi), e di altre opere pubblicate dalla stessa Associazione, assumendone la violazione operata da terzi ricercatori. La sentenza ha accolto la difesa dei ricercatori con una motivazione molto chiara e che riassume tutti i principi del Diritto d’Autore e come si applicano alla tutela dei metodi: - a) il Diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali; - b) la protezione riguarda esclusivamente il modo in cui l’idea viene espressa: così detta forma espressiva, che può essere esterna (ovvero l’involucro, l’estetica) e interna; - c) per “forma interna” si intende il modo personale particolare dell’autore di raggruppare ed intrecciare idee e concetti attraverso una immagine espressiva, ma non un contenuto intellettuale a prescindere da come esposto o espresso; - d) non sono tutelati i metodi di trattamento terapeutico del corpo umano che non possono neppure essere oggetto di brevetto; Nella fattispecie il Tribunale milanese ha negato che ricorressero nelle circostanze del caso gli estremi per cui si potesse configurare la ripresa delle espressioni e del modo in cui sono state organizzate e raccolte le idee, sia nei testi rielaborati che nei programmi di formazione del ‘metodo Terzi’. In altre circostanze invece il metodo è stato considerato plagiato. È possibile che nella contemperazione dei due interessi in conflitto (da una parte quello dell’autore a vedere tutelato il suo lavoro intellettuale e creativo e dall’altra la diffusione libera del sapere) abbia giocato un ruolo importante il fatto che il contenuto intrinseco del metodo fosse terapeutico e quindi fosse più importante l’interesse alla sua libera diffusione. Un metodo di applicazione della tintura su un tessuto, il metodo di un lavaggio, il metodo di valutazione di un profilo per ricoprire un posto di lavoro non tutelando interessi costituzionalmente protetti, probabilmente avrebbero ottenuto tutela da parte dei Giudici. O almeno così ci piace pensare a noi professionisti che ci impegniamo duramente nel proteggere gli sforzi e il lavoro creativo di persone e imprenditori e al contempo siamo solidali con i gli utenti finali che devono poter avere facile accesso a beni e servizi importanti come quelli necessari per la tutela della loro salute. Avv. Valentina Stamerra
Ti possiamo aiutare?
Contattaci ai recapiti indicati a fondo pagina
o compila il modulo per essere ricontattato
dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR
Invia